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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 28 marzo 1983

Art. 3
Bandi di invito
Sulla base del programma e limitatamente alle aree o settori di cui al punto a) del secondo comma del precedente articolo 2, sono emanati uno o più bandi pubblici di invito a presentare progetti di ricerca.
I bandi devono indicare:
a) temi di ricerca distinti per area o settore;
b) il termine fissato per la presentazione dei progetti di ricerca;
c) i finanziamenti disponibili globalmente, nel periodo di validità del programma, per l'area o il settore al quale si riferiscono i temi di ricerca;
d) le procedure previste per l'affidamento delle ricerche e per le verifiche periodiche della loro conduzione;
e) i requisiti per la presentazione dei progetti di ricerca.
I bandi di invito sono adottati con decreto dell'Assessore regionale alla Sanità, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Di tali bandi è data adeguata pubblicità anche attraverso gli organi di informazione.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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