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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 28 marzo 1983

Art. 4
Presentazione dei progetti
In conformità ai bandi di invito di cui al precedente articolo 3 i progetti di ricerca possono essere presentati, per il tramite delle rispettive amministrazioni, da gruppi di ricercatori o ricercatori singoli operanti in una delle seguenti istituzioni o strutture:
a) Unità Sanitarie Locali;
b) Istituti e Dipartimenti delle Università;
c) Istituti nazionali di ricovero e cura a carattere scientifico;
d) altre strutture pubbliche di ricerca.
Le strutture di ricerca interessate devono comunque essere localizzate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
I progetti di ricerca devono essere corredati dalla documentazione comprovante la disponibilità di idonei laboratori ed apparecchiature per la conduzione delle ricerche programmate. Tale documentazione deve essere approvata dai responsabili scientifici ed amministrativi della struttura di ricerca.
I progetti di ricerca sono presentati all'Assessore alla Sanità e devono indicare:
a) il titolo della ricerca, il piano di attuazione della medesima ed i risultati che si prevede di conseguire al termine del suo svolgimento;
b) la composizione del gruppo di ricerca, con l'esatta individuazione del responsabile scientifico della ricerca, e la relativa precedente esperienza di ricerca del gruppo e del responsabile stesso, da documentarsi con pubblicazioni scientifiche sullo stesso tema di ricerca o su temi affini, comparse su riviste scientifiche nel quinquennio precedente l'elaborazione del progetto di ricerca;
c) l'entità complessiva del finanziamento richiesto e la specificazione delle singole voci di spesa che compongono il costo preventivato della ricerca.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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