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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 28 marzo 1983

Art. 5(2)
Commissione tecnica(1)
Presso l'Assessorato regionale alla Sanità è costituita una Commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata composta da ventuno esperti in materia sanitaria di riconosciuta competenza scientifica.
La Commissione è nominata dal Consiglio regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) quindici membri nominati dal Consiglio regionale;
b) un membro designato dal Consiglio di amministrazione di ciascuna Università dell'Emilia-Romagna;
c) un membro designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
d) un membro designato dal Consiglio d'amministrazione degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna.
Nella deliberazione di nomina della Commissione sono altresì indicati il collaboratore regionale, di livello non inferiore al VII, al quale sono affidate le funzioni di segreteria ed il Servizio regionale al quale sono attribuiti i compiti di supporto organizzativo dei lavori della Commissione.
Nella sua prima seduta, convocata dall'Assessore alla Sanità, la Commissione elegge al proprio interno il Presidente.
I componenti della Commissione tecnica non partecipano alla valutazione dei progetti di cui figurano come responsabili scientifici o come collaboratori.
La Commissione tecnica, oltre a predisporre il programma poliennale a norma dell'articolo 2:
a) esprime parere sulle indagini e sugli studi che la Regione intenda commissionare direttamente ai sensi dell'articolo 1;
b) valuta la fattibilità dei singoli progetti di ricerca ed esprime parere vincolante sull'affidamento delle ricerche;
c) esprime parere sull'entità del finanziamento relativo a ciascun progetto selezionato;
d) valuta i risultati parziali delle ricerche ed esprime parere vincolante sula continuazione del finanziamento.
e) valuta i risultati finali delle ricerche e si esprime in merito alla loro utilizzazione nell'ambito del Servizio sanitario e comunque in relazione alle finalità del Piano sanitario regionale.
La Commissione è tenuta ad inviare annualmente all'Assessore regionale alla Sanità e alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione delle ricerche ed una relazione finale sulle realizzazioni del programma poliennale, perché si provveda anche alla relativa pubblicazione e diffusione.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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