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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 28 marzo 1983

Art. 6(2)
Funzionamento della Commissione(1)
La Commissione ha facoltà di acquisire informazioni e chiarimenti da parte dei presentatori dei progetti di ricerca; può inoltre richiedere pareri tecnici e scientifici di esperti, anche stranieri, competenti nelle materie trattate.
La Commissione dura in carica un quinquennio ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.
La Commissione è convocata su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le pronunce sono adottate a maggioranza.
Ai componenti della Commissione viene corrisposto un gettone di presenza secondo le disposizioni previste dalla vigente legislazione regionale in materia.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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