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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 28 marzo 1983

Art. 7
Affidamento delle ricerche ed erogazione del finanziamento
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nei bandi di invito, la Commissione tecnica di cui al precedente articolo 5 esprime una valutazione di fattibilità ed affidabilità sui singoli progetti di ricerca e formula una graduatoria dei progetti approvati stabilendo per ciascun progetto i tempi e le modalità per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 5, sesto comma, lettera d) della presente legge.
Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale delibera, su proposta dell'Assessore alla Sanità, in ordine all'affidamento delle ricerche, all'assegnazione dei relativi finanziamenti e all'utilizzo dei risultati finali delle ricerche stesse.
I finanziamenti sono erogati, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8, alle istituzioni cui afferiscono i ricercatori e dalle stesse gestite secondo i propri ordinamenti amministrativi interni, per i fini propri del progetto di ricerca e su proposta vincolante del responsabile della ricerca stessa.
Nessuna quota di finanziamento può essere utilizzata per la corresponsione di compensi a ricercatori o a terzi, tranne che con esplicita autorizzazione dell'Assessore alla Sanità su proposta del responsabile della ricerca stessa.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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