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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 28 marzo 1983

Art. 8
Erogazione del finanziamento
I finanziamenti assegnati per ciascun progetto di ricerca sono erogati con le seguenti modalità:
a) il 40% all'atto dell'affidamento della ricerca;
b) il residuo viene concesso metà alla consegna della prima relazione sullo stato di avanzamento della ricerca di cui al successivo articolo 10, previo parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo 5, e metà all'atto della presentazione della seconda relazione di cui al successivo articolo 10, sempre previo parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo 5.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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