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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 28 marzo 1983

Art. 9
Revoca
L'affidamento della ricerca può essere revocato quando la Commissione tecnica, di cui al precedente articolo 5, giudichi insoddisfacente la prima relazione o ritenga che la ricerca sia stata svolta in grave difformità dal progetto esecutivo, senza motivazioni scientifiche adeguate.
La revoca è disposta dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità entro trenta giorni dal pronunciamento della Commissione tecnica.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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