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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 11
Commissione di indagini epidemiologiche e di studi su tecniche organizzative e metodi gestionali
Le indagini e gli studi di cui all'articolo 1, secondo comma, inclusi nel programma poliennale sono commissionate ad istituzioni di ricerca pubbliche o private in base alla specifica competenza delle stesse, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, con le quali viene stabilito, fra l'altro, il relativo finanziamento.
Le suddette convenzioni sono deliberate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Le istituzioni pubbliche o private con cui stipulare le relative convenzioni possono avere sede anche al di fuori dell'ambito regionale.
Non sono ammesse convenzioni con ditte individuali o con liberi professionisti.

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