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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 12
Norma transitoria
Il primo programma predisposto a norma dell'articolo 2 è approvato dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed ha durata triennale.
Il primo bando di invito deve essere emanato, ai sensi dell'articolo 3, entro i successivi sessanta giorni.
L'applicazione delle norme di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge è estesa ai progetti di ricerca approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 5279 del 24 novembre 1982.

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