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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 14
Autorizzazione di spesa
Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del programma di cui al precedente articolo 2, stabilisce l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento della ricerca sanitaria finalizzata disciplinata dalla presente legge.
Alla spesa relativa si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto alla Sezione 5ª - Sicurezza Sociale, programma 03 - "Altri interventi per la qualificazione ed il potenziamento di attività sanitarie", Cap. 58010 "Assegnazioni per la formazione professionale, l'educazione sanitaria e la ricerca finalizzata" del Bilancio regionale, finanziato con la quota del Fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione Emilia-Romagna.

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