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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 9
Revoca
L'affidamento della ricerca può essere revocato quando la Commissione tecnica, di cui al precedente articolo 5, giudichi insoddisfacente la prima relazione o ritenga che la ricerca sia stata svolta in grave difformità dal progetto esecutivo, senza motivazioni scientifiche adeguate.
La revoca è disposta dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità entro trenta giorni dal pronunciamento della Commissione tecnica.

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