Art. 9
Revoca
L'affidamento della ricerca può essere revocato quando la Commissione tecnica, di cui al precedente articolo 5, giudichi insoddisfacente la prima relazione o ritenga che la ricerca sia stata svolta in grave difformità dal progetto esecutivo, senza motivazioni scientifiche adeguate.
La revoca è disposta dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità entro trenta giorni dal pronunciamento della Commissione tecnica.