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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale28/03/1983

Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2013

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 2
Programmazione
La Regione adotta periodicamente il programma poliennale delle ricerche da promuovere e delle indagini e degli studi da commissionare, tenendo conto:
a) degli obiettivi e delle risorse disponibili del Piano sanitario regionale;
b) dei Piani di ricerca elaborati ed attivati da parte delle Università e delle Istituzioni nazionali di ricerca, nonché dalle altre Regioni, anche al fine di evitare duplicazioni;
c) delle indicazioni e delle necessità di coordinamento formulate dal Consiglio sanitario nazionale e da altri competenti organismi nazionali.
Il programma deve indicare:
a) le aree o i settori di interesse prioritario verso i quali la Regione intende indirizzare le ricerche;
b) gli eventuali studi teorici e di fattibilità per l'individuazione dei temi specifici di ricerca nell'ambito di ciascuna area o settore;
c) le indagini e gli studi da commissionare direttamente ed i criteri per la scelta dei committenti;
d) le risorse finanziarie destinate complessivamente alla ricerca sanitaria finalizzata nel periodo di validità del programma e la quota riservata alle indagini ed agli studi di cui al precedente punto c), che non può, comunque, essere superiore al 30% del totale.
Il programma di norma di durata triennale, è elaborato dalla Commissione tecnica di cui al successivo articolo 5 e da questa trasmesso alla Giunta regionale che lo sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione.

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