Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 28/03/1983 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2013
Art. 3
Bandi di invito
Sulla base del programma e limitatamente alle aree o settori di cui al punto a) del secondo comma del precedente articolo 2, sono emanati uno o più bandi pubblici di invito a presentare progetti di ricerca.
I bandi devono indicare:
a) temi di ricerca distinti per area o settore;
b) il termine fissato per la presentazione dei progetti di ricerca;
c) i finanziamenti disponibili globalmente, nel periodo di validità del programma, per l'area o il settore al quale si riferiscono i temi di ricerca;
d) le procedure previste per l'affidamento delle ricerche e per le verifiche periodiche della loro conduzione;
e) i requisiti per la presentazione dei progetti di ricerca.
I bandi di invito sono adottati con decreto dell'Assessore regionale alla Sanità, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Di tali bandi è data adeguata pubblicità anche attraverso gli organi di informazione.