LEGGE REGIONALE 02 maggio 1983, n. 13
INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI - FIDI FRA PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELL'EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 5 maggio 1983
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, in attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 19 della Legge 12 agosto 1977, n. 675 e in armonia con le finalità previste all'art. 3 e del proprio Statuto, può integrare, mediante la concessione di contributi, il fondo rischi dei consorzi e società consortili, costituite anche in forma cooperativa, che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine.
Destinatari dell'intervento regionale sono gli enti sopra indicati, operanti nel territorio regionale, costituiti dalle piccole e medie imprese industriali, comprese quelle del settore cooperativistico operante nell'ambito industriale. Gli statuti dei consorzi e delle società consortili possono prevedere la partecipazione anche di imprese di maggiori dimensioni purchè la partecipazione di tali imprese non costituisca titolo per conseguire la garanzia del consorzio o della società consortile nelle operazioni di credito.
Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese le imprese definite tali dai provvedimenti di attuazione della Legge 12 agosto 1977, n. 675 , vigenti al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo per ciascun esercizio.