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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1983, n. 13

INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI - FIDI FRA PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 5 maggio 1983

Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, in attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 19 della Legge 12 agosto 1977, n. 675 Sito esterno e in armonia con le finalità previste all'art. 3 e del proprio Statuto, può integrare, mediante la concessione di contributi, il fondo rischi dei consorzi e società consortili, costituite anche in forma cooperativa, che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine.
Destinatari dell'intervento regionale sono gli enti sopra indicati, operanti nel territorio regionale, costituiti dalle piccole e medie imprese industriali, comprese quelle del settore cooperativistico operante nell'ambito industriale. Gli statuti dei consorzi e delle società consortili possono prevedere la partecipazione anche di imprese di maggiori dimensioni purchè la partecipazione di tali imprese non costituisca titolo per conseguire la garanzia del consorzio o della società consortile nelle operazioni di credito.
Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese le imprese definite tali dai provvedimenti di attuazione della Legge 12 agosto 1977, n. 675 Sito esterno, vigenti al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo per ciascun esercizio.

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