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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1983, n. 14

Istituzione di borse di studio per la frequenza del " Collegio del Mondo unito dell'Adriatico ", in Duino - Aurisina.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 9 maggio 1983

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La regione Emilia - Romagna, in attuazione dell'art. 3, lettera l) dello statuto regionale e secondo i principi degli articoli 42, 45 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 Sito esterno, per permettere la frequenza dei corsi biennali e funzionanti presso il collegio del Mondo unito dell'Adriatico in Duino - Aurisina (Trieste), istituisce due borse di studio a favore di giovani residenti nella regione o di figli di lavoratori emigrati all'estero dalla Regione.
Art. 2
Le borse di studio biennali sono assegnate annualmente su indicazione della commissione italiana per i collegi del Mondo unito, in base ai criteri in atto presso tale organizzazione, a studenti d' ambo i sessi.
La regione Emilia - Romagna provvede ad informare le scuole, le autorità scolastiche, la società regionale e la consulta regionale per l'emigrazione, dei tempi, dei criteri e delle modalità fissati per l'assegnazione delle borse di studio dalla commissione italiana per i collegi del Mondo unito.
Art. 3
L'ammontare di ciascuna borsa di studio è determinato, annualmente, con deliberazione della giunta regionale, sulla base delle indicazioni di costo fornite dal collegio del Mondo unito dell'Adriatico.
Limitatamente all'anno scolastico 1982- 83 sono istituite due borse di studio biennali dell'importo di L.20.000.000 ciascuna.
Art. 4
Le borse di studio di cui al precedente articolo sono erogate in due rate di pari entità all'inizio di ciascun anno scolastico, direttamente dal collegio del Mondo unito dell'Adriatico il quale provvede a documentare alla regione Emilia - Romagna l'assegnazione delle borse di studio ai destinatari con i riteri di cui all'art. 2 della presente legge, la regolare frequenza dei corsi da parte degli assegnatari, nonchè la permanenza dei requisiti necessari per l'accesso e la frequenza ai corsi biennali di cui all'art. 1.
Limitatamente all'anno scolastico 1982- 83 l'importo delle predette borse di studio è devoluto, con deliberazione della giunta regionale, in unica soluzione con i fondi stanziati nell' apposito capitolo sul bilancio per l'esercizio 1983.
Art. 5
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti a L.40.000.000 per l'esercizio 1983, la region Emilia Romagna fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio a partire dall' esercizio 1983 che verrà dotato dello stanziamento necessario in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia - Romagna.
Bologna, addì 5 maggio 1983

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