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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1983, n. 14

ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA AI CORSI DEI COLLEGI DEL MONDO UNITO

(sostituito titolo da art. 1 L.R. 18 marzo 1996 n. 4)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 maggio 1984 n.25

L.R. 18 marzo 1996 n. 4

Art. 1
1. La regione Emilia-Romagna, in attuazione della lett. e) del comma 3 dell'art.2 dello Statuto regionale e secondo i principi degli artt. 42, 45 e 49 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 Sito esterno, per permettere la frequenza dei corsi biennali e funzionanti presso i Collegi del Mondo Unito, istituisce due borse di studio a favore di giovani residenti nella regione o figli di lavoratori della regione Emilia-Romagna emigrati all'estero.
Art. 2
Le borse di studio biennali sono assegnate annualmente su indicazione della Commissione Italiana per i Collegi del Mondo Unito, in base ai criteri in atto presso tale organizzazione, a studenti d'ambo i sessi.
La Regione Emilia-Romagna provvede ad informare le scuole, le autorità scolastiche, la società regionale e la Consulta regionale per l'emigrazione, dei tempi, dei criteri e delle modalità fissati per l'assegnazione delle borse di studio dalla Commissione Italiana per i Collegi del Mondo Unito.
Art. 3
1. L'ammontare di ciascuna borsa di studio è determinato, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, anche tenendo conto delle indicazioni di costo fornite dal Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico per gli studenti ammessi a frequentare quel Collegio e dalla Commissione Nazionale Italiana per i Collegi del Mondo Unito per quelli ammessi a frequentare i Collegi all'estero.
Art. 4
1. Le borse di studio di cui all'art. 3 sono erogate in due rate di pari entità all'inizio di ciascun anno scolastico, direttamente da Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico per gli studenti di tale Collegio e dalla Commissione Nazionale Italiana per gli studenti avviati all'estero.
2. Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico e la Commissione Nazionale Italiana provvedono a documentare alla Regione Emilia-Romagna l'assegnazione delle borse di studio ai destinatari con i criteri di cui all'art. 2, la regolare frequenza dei corsi da parte degli assegnatari, nonché la permanenza dei requisiti necessari per l'accesso ai corsi.
Art. 5
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti a L.40.000.000 per l'esercizio 1983, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio a partire dall'esercizio 1983 che verrà dotato dello stanziamento necessario in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio stesso.

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