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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 maggio 1983, n. 15

Contributi in conto capitale per l'attivazione di strutture socio - assistenziali.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 12 maggio 1983

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La regione Emilia - Romagna, nell'ambito della programmazione socio - sanitaria ed in attauzione degli obiettivi previsti dal piano poliennale degli interventi 1982- 85, al fine di concorrere alla prevenzione ed al superamento di situazioni di difficoltà e di disagio derivanti da fenomeni di marginalità sociale, incentiva l'attivazione di strutture socio - assistenziali atte a fornire temporanea accoglienza ed ospitalità assistita a persone in stato di bisogno o abbandono.
Art. 2
Le strutture socio - assistenziali di cui al precedente articolo sono volte a realizzare:
- pronto intervento e ospitalità residenziale temporanea in favore di minori e adulti assistibili ai sensi delle vigenti norme sulla tutela e assistenza della maternità, della infanzia e dell' età evolutiva;
- ospitalità residenziale temporanea, accoglienza, risocializzazione di giovani tossicodipendenti;
- ospitalità ed assistenza diurna a persone anziane;
- pronta accoglienza e ospitalità occasionale di persone adulte momentaneamente sprovviste di mezzi di sussistenza e in situazioni contingenti di difficoltà o di abbandono;
- ospitalità diurna o residenziale temporanea di cittadini portatori di handicpas fisici, psichici o sensoriali.
Art. 3
Ai fini della realizzazione delle strutture di cui al precedente art. 2, la Regione concede contributi in conto capitale per la costruzione, l'acquisto e il riattamento di beni immobili.
I contributi di cui al comma precedente sono concessi fino alla concorrenza massima del 50% della relativa spesa riconosciuta ammissibile.
Art. 4
I destinatari dei contributi di cui al precedente art. 3 sono:
a) i comuni;
b) gli enti assistenziali pubblici o privati e le associazioni di volontariato costituite con atto pubblico, senza fini di lucro e con sede nel territorio regionale, che si convenzionano, ai fini dell'utilizzazione delle loro strutture, con i comuni o le unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate le strutture medesime.
Art. 5
La gestione delle strutture socio - assistenziali di cui alla presente legge è attuata in conformità alle norme vigenti regolanti la materia ed è realizzata nelle forme previste dai successivi commi.
Le strutture dei comuni sono gestite:
- direttamente o nella forma associata ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1;
- mediante forme di autogestione da parte degli utenti;
- mediante convenzione con enti assistenziali pubblici o privati non aventi fini di lucro, associazioni di volontariato, cooperative, che operino nel territorio.
Le strutture degli enti e associazioni di cui al precedente art. 4, lettera b) sono, di norma, gestite direttamente. La gestione può essere altresì affidata, mediante convenzione, ai comuni o alle unità sanitarie locali competenti oppure essere esercitate secondo le forme di cui al secondo e terzo alinea del precedente comma.
I comuni e le unità sanitarie locali esercitano, per quanto di competenza, la vigilanza sul regolare funzionamento delle strutture socio - assistenziali.
Art. 6
Le strutture socio - assistenziali di cui alla presente legge devono risultare tipologicamente differenziate in relazione alle esigenze dell'utenza e avere caratteristiche strutturali e organizzative corrispondenti alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle concernenti la rimozione di barriere architettoniche.
Le strutture medesime sono altresì coordinate e integrate nell'ambito delle rete dei servizi sociali e sanitari del territorio in cui sono ubicate.
Art. 7
Per gli esercizi finanziari 1984 e 1985 i comuni e gli enti e le associazioni di cui al rpecedente art. 4, lettera b), presentano al presidente della giunta regionale le domande di ammissione ai contributi di cui al precedente art. 3, entro il 31 gennaio 1984 inviandone contemporaneamente copia alle amministrazioni provinciali e al comitato circondariale di Rimini, competenti per territorio.
Art. 8
Le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini, ricevute le domande, promuovono e attuano le opportune forme di coordinamento ed entro il 31 maggio 1984 comunicano al presidente della giunta regionale le priorità individuate.
Art. 9
Le domande di ammissione ai contributi devono essere corredate di:
- atto formale, adottato dall'organo competente, concernente l'intervento da realizzare e i relativi preventivi di spesa e piano finanziario;
- relazione illustrativa delle funzioni e delle caratteristiche strutturali, organizzative e gestionali della struttura;
- titolo comprovante la proprietà o la disponibilità dell'area su cui insisterà la nuova costruzione o dell'immobile da riattare;
) planimetria della struttura immobiliare da acquistare oppure progetto di massima dell'opera di costruzione o di riattamento da realizzare;
- convenzione, o un atto preliminare, qualora la domanda sia presentata dagli enti e associazioni di cui al precedente art. 4, lettera b).
Art. 10
Il consiglio regionale adotta il piano di riparto dei contributi di cui alla presente legge.
I contributi sono liquidati dalla giunta regionale.
La liquidazione dei contributi assegnati agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 4, lettera b), è subordinata alla presentazione della convenzione prevista dal medesimo articolo.
I contributi assegnati per la costruzione o il riattamento di strutture immobiliari vengono erogati secondo le modalità previste dall'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, ad eccezione di quelli di importo non superiore ai 30 milioni di lire che vengono erogati in unica soluzione ad inizio dei lavori.
I contributi assegnati per l'acquisto di immobili vengono erogati in unica soluzione a presentazione del contratto di compravendita.
Art. 11
Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi contributi di cui alla presente legg, sono vincolati per la durata di venti anni alla destinazione di presidi socio - assistenziali.
Il vincolo, di cui al precedente comma, viene trascritto, a cura ed a spesa dei beneficiari, presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Art. 12
Salvo gli effetti in corso alla data di etnrata in vigore della presente legge, sono abrogate la legge regionale 7 maggio 1975, n. 27, e la lettera a) del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48.
Art. 13
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti complessivamente a L.8.500.000.000 nel triennio 1983- 85, la regione Emilia - Romagna fa fronte per L.8.000.000.000 con i fondi allocati nel bilancio pluriennale 1982- 85, nell'ambito del programma 03, sezione 5a " Sicurezza sociale ", come integrati dalla legge regionale 6 settembre 1982, n. 45, e per lire 500.000.000 con i fondi già autorizzati dalla legge regionale 7 maggio 1975, n. 27, e mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dei bilanci a partire dall'esercizio 1983, in corrispondenza delle autorizzazioni di intervento specificatamente previste dal precedente art. 3.
La giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1983, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, terzo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
A partire dall'esercizio 1984 sarà la legge di bilancio a stabilire lammontare delle quote annue da stanziare, tenuto conto della scadenza prevedibile delle obbligazioni assunte sullammontare complessivo dellautorizzazione pluriennale di spesa, a norma di quanto disposto dallart.12, 1° comma, della Legge regionale 6 luglio 1977 n.31.
Art. 14
Norma transitoria
Per l'esercizio finanziario 1983 i comuni e gli enti e associazioni di cui al precedente art. 4, lettere b), trasmettono le domande di ammissione ai contributi previsti dalla presente legge, corredata dai documenti di cui al precedente art. 9, esclusivamente al presidente della giunta regionale entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bolletino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla oservare come legge della regione Emilia - Romagna.
Bologna, addì 9 maggio 1983.

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