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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1983, n. 16

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL SECONDO COMMA DELL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1982 N. 14 " NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NEL SETTORE DEL CREDITO ALL'ARTIGIANATO E PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 23 maggio 1983

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
I contributi di cui all'art. 1 della Legge regionale 2 aprile 1982 n. 14, saranno liquidati in unica soluzione anticipata direttamente alle società di leasing che hanno effettuato le operazioni di locazione finanziaria ammesse a contributo.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 16 maggio 1983

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