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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983

Art. 11
Destinazione ulteriore quota - Legge 1 luglio 1977 n. 403 Sito esterno
La Regione Emilia - Romanga è autorizzata ad utilizzare, per l'esercizio 1983, la rimanente assegnazione di Lire 1.580.000.000 disposta in suo favore sulla Legge 1 luglio 1977 n. 403 Sito esterno, per gli interventi sottoelencati:
a) Contributi per l'attività svolta dagli Istituti di incremento ippico (art. 66 lettera d) del DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 Sito esterno) Quota a carico dello Stato. (Cap. 10805)
Lire 270.000.000
b) Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'attività sementiera a norma dell'art. 6 della Legge regionale 14 maggio 1975 n. 31 e successive modifcazioni ed integrazioni. Quota a carico dello Stato. (Cap. 12090)
Lire 400.000.000
c) Contributi per la difesa delle colture agrarie e forestali nonchè per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta, attività tecnica degli osservatori per le malattie delle piante. (Legge 30/ 6/ 1954 n. 493 Sito esterno; artt. 15 e 105 RDL 30/ 12/ 1923 n. 3267; art. 29 Legge 18 giugno 1931 n. 987 Sito esterno modificato dall'art. 4 della Legge 11/ 8/ 1960 n. 870 Sito esterno). Quota a carico dello Stato. (Cap. 18172)
Lire 910.000.000

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