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LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983

Art. 12
Modifica alle autorizzazioni di spesa disposte sulla Legge 403/ 77 Sito esterno " Marcora" con precedenti leggi regionali
Le autorizzazioni di spesa disposte con precedenti leggi regionali utilizzando le assegnazioni sulla Legge 1/ 7/ 1977 n. 403 Sito esterno " Marcora" sono modificate relativamente agli interventi sottoelencati nel seguente modo:
a) Spese dirette per la realizzazione di impianti di particolare in teresse pubblico intese a conseguire il miglioramento della produzione e della trasformazione dei prodotti zootecnici (art. 8 Legge regionale 13/ 8/ 1973 n. 29; art. 1, I comma, Legge regionale 18/ 5/ 1974 n. 17). (Cap. 10670)
1983: - L.2.000.000.000
1984: + L.2.000.000.000
b) Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnici e lattiero - caseario. Contributi in conto capitale (Legge regionale 19- 8- 1976 n. 36, art. 4, I comma). (Cap. 10920)
1983: - L.1.000.000.000
1984: + L.1.000.000.000
c) Contributi attualizzati in conto interessi per acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola (art. 4 lettera c) Legge regionale 10- 5- 1978 n. 15). (Cap. 12165)
1983: - L.1.000.000.000
1984: + L.1.000.000.000

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