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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983

Art. 13
Destinazione quota Legge 7 agosto 1982 n. 526 Sito esterno
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad utilizzare per l'esercizio 1983 le quote ripartite in suo favore sulla Legge 7 agosto 1982 n. 526 Sito esterno ammontanti a Lire 5.145.000.000 per l' effettuazione dei seguenti interventi:
a) Contributi in capitale alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'acquisto di impianti sociali (art. 5 Legge regionale 19/ 8/ 1976 n. 36). Quota a carico dello Stato. (Cap. 10925 - cni).
Lire 3.245.000.000
b) Spese per l'attività sperimentale dimostrativa e di ricerca applicata nel campo dell'analisi dei terreni e foliare. (Cap. 18085)
Lire 1.900.000.000
L'intervento di cui alla lettera a) del presente articolo è specificamente disciplinato dal successivo art. 14.

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