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LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983

Art. 15
Modifica delle autorizzazioni di spesa a valere sulla Legge 1 agosto 1981 n. 423 Sito esterno " Bartolomei" disposte con precedenti leggi regionali
L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 9, lettera a) della Legge regionale 7 giugno 1982 n. 26 sulle assegnazioni della Legge 1 agosto 1981 n. 423 Sito esterno " Bartolomei" è modificata nel modo seguente:
" Cap. 18360) Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (art. 2 Legge regionale 4/ 4/ 1973 n. 20 - Art. 1, 1 comma lettera b) Legge regionale 25- 5- 1974 n. 19). " Quota a carico dello Stato.
1983: - Lire 14.243.000.000
1984: + Lire 14.243.000.000
Il limite di impegno di Lire 3.948.000.000 autorizzato dall'art. 9 lettera c) della Legge regionale 7 giugno 1982 n. 26 è ridotto di Lire 800.000.000 (Cap. 18201).
La riduzione apportata è effettuata al fine di disporre la copertura finanziaria delle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 18203 - Contributi in conto interessi su mutui ventennali contratti da cooperative di conduzione terreni per ripiano di passività onerose (Legge 403/ 77 Sito esternoart. 9 Legge regionale 20/ 10/ 1979 n. 31).( cni)
Lire 500.000.000 a decorrere dall'esercizio 1983;
b) Cap. 10960 - Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nel settore lattiero - caseario. Contributi in conto interessi su mutui di miglioramento.
Lire 300.000.000 a decorrere dall'esercizio 1983.
L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 5, lettera b) della Legge regionale 6/ 9/ 1982 n. 44 è ridotta, per l'esercizio 1983, di lire 566.000.000. (Cap. 10910)
La riduzione apportata è effettuata al fine di disporre la copertura finanziaria delle iniziative disciplinate dal successivo articolo 16.
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