LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983
Art. 2
Studi e ricerche sul fenomeno terroristico e la violenza politica
Per gi interventi di cui alla Legge regionale 24 maggio 1982 n. 25 " Programma di studi e ricerche sul terrorismo e la violenza politica" la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare per il biennio 1983- 1984 l'ulteriore somma di Lire 200.000.000 in ragione di Lire 100.000.000 annui. (Cap. 02710)