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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983

Art. 22
Progetto agricoltura di gruppo
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere a coltivatori diretti e/ o imprenditori agricoli a titolo principale in forma associata e/ o in raggruppamenti, escluse le società cooperative, contributi in conto interessi su prestiti e mutui per interventi, previsti dalle leggi regionali di incentivo in vigore in materia di agricoltura, richiamati dalle azioni programmatiche indicate nel progetto " Agricoltura di gruppo" approvato dal Consiglio regionale con atto n. 1553 del 2 dicembre 1982, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali medesime.
Le disponibilità finanziarie sono ripartite fra i Servizi operativi periferici agricoltura e alimentazione con deliberazione del Consiglio regionale sulla base di parametri contestualmente definiti.
A tal fine è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
- Limite di impegno ventennale di Lire 2.500.000.000 a decorrere dall'esercizio 1984. (Cap. 18540 - cni)

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