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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983

Art. 23
Contributi all'ERSA Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo
Per l'esercizio 1983 il contributo ordinario all'ERSA - Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo - per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di cui all'art. 9 lettera a) Legge regionale 13 maggio 1977 n. 19 è determinato in Lire 6.000.000.000.
La Giunta regionale provvede a disporne la erogazione previa l'approvazione del bilancio dell'ERSA da parte del Consiglioregionale a norma dell'art. 7 della stessa Legge regionale istitutiva. (Cap. 18750)
E' autorizzato il rimborso all'ERSA fino ad un ammontare di Lire 1.670.000.000, del costo del personale dipendente dall'Ente medesimo messo a disposizione della Regione Emilia - Romagna per l'anno 1983 per lo svolgimento di funzioni proprie della Regione. L'erogazione viene disposta a norma dell'art. 14 - I comma della Legge regionale 24 aprile 1981 n. 11. (Cap. 18755)

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