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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983

Art. 28
Commissioni provinciali per l'artigianato
Il I comma dell'art. 21 della Legge regionale 4 maggio 1982 n. 18 è così modificato:
" Spetta alla Regione la riscossione dei diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani per tutti gli atti e certificati previsti dalla Legge 27 febbraio 1978 n. 49 Sito esterno

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