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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983

Art. 32
Interventi per il turismo sociale e il tempo libero - Modificazioni e integrazioni
Per gli interventi di cui alle Leggi regionali 14/ 3/ 1975 n. 16 e 23/ 6/ 1978 n. 19, in materia di attività turistiche ed alberghiere, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad integrare e a modificare le seguenti autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:
- (Cap. 25660) Contributi in conto ammortamento a favore di Enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di enti pubblici di diritto pubblico, enti e associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli od associati sui mutui contratti dagli stessi per il finanziamento di opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3 lettere c) e d) ed art. 5 lettere a), b), c) Legge regionale 14/ 3/ 1975 n. 16, Legge regionale 23/ 6/ 1978 n. 19). Slittamento al 1984 di Lire 820.000.000 di limite d' impegno già autorizzato per il 1983 - Slittamento al 1985 di Lire 1.820.000.000 di limite d' impegno già autorizzato per il 1984.
- (Cap. 25640) Contributi in conto capitale a favore di Enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di Enti ed associazioni per il Turismo sociale ed il Tempo libero ed a privati singoli od associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3, lettere a) e b) e art. 5 lettere d) ed e), Legge regionale 14/ 3/ 1975 n. 16).
Esercizio 1984 : + Lire 2.000.000.000
Esercizio 1985: + Lire 1.000.000.000

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