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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983

Art. 34
Campagna di defosfatazione negli impianti di depurazione
Per la realizzazine della campagna sperimentale di defosfatazione negli impianti di depurazione per la lotta all'eutrofizzazione nella Costa Adriatica la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi agli Enti Locali a norma dell'art. 3 della Legge regionale 31 agosto 1978 n. 39. A tal fine sono disposte per l'esercizio 1983 le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 37327 - Contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi per opere, acquisti e forniture necessari per la campagna sperimentale di defosfatazione negli impianti di depurazione per la lotta all'eutrofizzazione sulla Costa Adriatica. ( cni) Lire 1.750.000.000
b) Cap. 37328 - Contributi agli Enti locali per interventi di movimentazione acque finalizzati alla depurazione nei bacini idrici magiormente inquinati.( cni) Lire 160.000.000.
I contributi suddetti verranno assegnati agli Enti locali interessati con delibera approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. La Giunta regionale concede formalmente i contributi agli Enti beneficiari sulla base delle deliberazioni degli Enti stessi di approvazione dei progetti e preventivi di spesa relativi agli interventi programmati.
La liquidazione dei contributi avrà luogo con le seguenti modalità:
a) 60% previa produzione da parte degli Enti beneficiari del verbale di consegna dei lavori o del verbale d' ordine per gli acquisti, le forniture ed i servizi previsti nel progetto e preventivo di spesa approvato, ovvero della dichiarazione di inizio degli interventi in economia diretta;
b) 40% previa presentazione da parte degli Enti beneficiari delle delibere di approvazione dei consuntivi concernenti i lavori, opere, acquisti, forniture, interventi e servizi suddetti nonchè di una relazione conclusiva circa i risultati tecnici conseguiti.
Allo scopo di accelerare il corso delle procedure, la Giunta regionale può delegare all'assessore competente per materia gli adempimenti di propria competenza di cui al comma precedente.

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