LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983
Art. 4
Piani di sviluppo delle Comunità Montane
Per il finanziamento dei piani di sviluppo delle Comunità montane a norma dell'art. 15, I comma, punto 1 della Legge 3/ 12/ 1971 n. 1102 relativamente all'esercizio 1983 la Regione è autorizzata a stanziare la ulteriore somma di Lire 6.600.000.000 utilizzando i fondi a tal fine assegnati dallo Stato in attuazione dell'art. 1 della Legge 23/ 3/ 1981 n. 93 . (Cap. 03450)