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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983

Art. 45
La lettera b) dell'art. 3 della Legge regionale 21 giugno 1978 n. 17 è modificata come segue:
" b) Contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili - nido comunali, ivi comprese anche le spese per la formazione permanente del personale, da assegnare secondo le disposizioni contenute nella Legge regionale 24/ 7/ 1979 n. 19art. 6, 3 comma della Legge 6/ 12/ 1971 n. 1044 Sito esterno

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