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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983

Art. 47
Gestione provvisoria della quota del FSN destinata a finanziare la spesa corrente indistinta
Fino all'entrata in vigore della Legge regionale attuativa del disposto di cui alla Legge 23/ 12/ 1978 n. 833 Sito esterno, art. 51, IV comma, la quota del FSN attribuita alla Regione per l'esercizio 1983 per il finanziamento della spesa corrente a destinazione indistinta e iscritta nel Bilancio di previsione della Regione Emilia - Romagna per l'esercizio stesso è ripartita tra le Unità Sanitarie Locali in rapporto diretto alla spesa autorizzata al medesimo titolo nell'anno 1982 con apposita deliberazione della Giunta regionale, resa esecutiva a norma di legge, diretta a convalidare l'ammontare della competenza assegnata a ciascuna USL sullo stanziamento del FSN iscritto nel Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 1982.
Il trasferimento della quota spettante a ciascuna Unità Sanitaria Locale in base al precedente comma è attuato, all'inizio di ciascun trimestre, dalla Giunta regionale tenuto conto dell' ammontare delle risorse effettivamente trasferite alla Regione dallo Stato sul Fondo Sanitario Nazionale.
In caso di mancato o ritardato invio alla Regione da parte delle singole UUSSLL dei rendiconti trimestrali di cui al III comma dell'articolo 50 della Legge 23/ 12/ 1978 n. 833 Sito esterno, le quote di cui al II comma del presente articolo sono trasferite alle UUSSLL ritardatarie in misura eguale alle risorse trasferite nel corrispondente trimestre dell'esercizio precedente.
Identica riduzione del finanziamento potrà essere stabilita dalla Giunta regionale nei confronti delle UUSSLL che non abbiano inoltrato alla Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, il rendiconto generale predisposto dal Comitato di gestione a norma della Legge regionale 29/ 3/ 1980 n. 22 art. 103, comma II.

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