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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983

Art. 48
Pagamento delle rate di mutui contratti per la costruzione di opere di edilizia sanitaria; Legge 23 aprile 1981 n. 153 Sito esterno, art. 26
L'onere di ammortamento dei mutui già contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e con altri Istituti di Credito da Enti Ospedalieri, Province ed altri Enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria all'atto della cessazione dalle funzioni degli organi amministrativi degli Enti stessi a seguito della costituzione delle UUSSLL, grava sulla quota del FSN assegnatoalla Regione Emilia - Romagna per la spesa di parte corrente.
Il trasferimento ai destinatari delle quote risultanti dai piani di ammmortamento e dalle indicazioni fornite dalla Cassa Depositi e Prestiti nonchè dagli Istituti di Credito Mutuatari è effettuato:
- mediante giro di fondi dal conto corrente della Regione Emilia - Romagna, in essere presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al conto corrente intestato alla Cassa Depositi e Prestiti presso la medesima Tesoreria Centrale dello Stato, per le somme dovute alla Cassa suddetta;
- mediante trasferimento, alle UUSSLL competenti in relazione all'ubicazione territoriale dell'opera di edilizia sanitaria realizzata, delle somme da rimettere al Comune per il pagamento delle rate di mutuo in scadenza.

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