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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983

Art. 55
Modifica della Legge regionale 2/ 3/ 1982 n. 10 " Polo universitario in Romagna"
Il III comma dell'art. 1 della Legge regionale 2 marzo 1982 n. 10 " Finanziamento studi e progetti di fattibilità per il polo universitario in Romagna" è sostituito dal seguente:
" Gli studi ed i progetti di cui alla presente legge sono, di norma, sottoposti all'esame del Consiglio regionale entro i 6 mesi successivi alla data in cui è stata resa esecutiva la delibera di cui al precedente comma. "

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