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LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983

Art. 56
Strutture formativo - professionali. Modifiche ed integrazioni ad autorizzazioni di spesa precedentemente disposte da leggi regionali
Per la realizzazione di strutture scolastiche e formative previste dalla Legge regionale 24 luglio 1979 n. 19, sono disposte le seguenti modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa di cui ai sottoelencati interventi:
a) Contributi per la manutenzione straordinaria degli edifici, dei locali, delle attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale riconosciuti o dipendenti da enti, associazioni e fondazioni. (Cap. 75295)
1983: - 650.000.000
1984: - 450.000.000
1985: - 400.000.000
b) Spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali destinati alle attività di formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale.(cap. 75300)
1983: + 3.720.000.000
1984: + 2.300.000.000
1985: + 750.000.000

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