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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983

Art. 59
Trasferimento ad esercizi successivi di spese già autorizzate sull'esercizio 1982 finanziate con assegnazioni statali
A causa del mancato impegno sull'esercizio 1982 è riproposta l'autorizzazione di spesa, precedentemente disposta da leggi regionali, a carico degli esercizi finanziari 1984 e 1985 in ragione dei tempi tecnici di esecuzione della spesa stessa per i sottoelencati interventi finanziati da mezzi statali:
a) Cap. 12170 - Contributo sulle spese di gestione fino al 50% del loro ammontare, a cooperative e loro consorzi che trasformano e commercializzano prodotti ortofrutticoli di particolare pregio e che realizzino progetti ed iniziative di riqualificazione produttiva del settore:
Lire 2.500.000.000 a carico dell'esercizio 1984
b) Cap. 24060 - Attuazione del programma regionale coordinato nazionalmente per l'acquicoltura (Legge 27/ 12/ 1977 n. 984 Sito esterno, art. 8):
Lire 500.000.000 a carico dell'esercizio 1984
Lire 500.000.000 a carico dell'esercizio 1985

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