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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983

Art. 8
Destinazione quota Legge 984/ 77 Sito esterno " Quadrifoglio"
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad utilizzare nell'esercizio 1983 le quote ripartite in suo favore sulla Legge 27 dicembre 1977 n. 984 Sito esterno " Quadrifoglio" ammontanti a Lire 7.500.000.000 per gli interventi sottoelencati:
a) Potenziamento delle strutture zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto del bestiame bovino, ovino e di macchine e attrezzature zootecniche, corrisposti in unica soluzione, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di contributo regionale (art. 5 Legge regionale 13/ 8/ 1973 n. 29 e art. 1, IV comma, Legge regionale 18/ 5/ 1974 n. 17). Quota a carico dello Stato. (Cap. 10725)
Lire 2.000.000.000
b) Contributo in conto capitale per il finanziamento di interventi per la ristrutturazione d' impianti ortofrutticoli a norma dell'art. 2 Legge regionale 14/ 5/ 1975 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni parte finanziata con assegnazioni statali. (Cap. 12120)
Lire 250.000.000
c) Spese per i vivai forestali (art. 91 e seguenti RDL 30/ 12/ 1923 n. 3267). Quota a carico dello Stato. (Cap. 14055)
Lire 400.000.000
d) Interventi in capitale per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui al regolamento CEE n. 1760/ 1978 del 25 luglio 1978 in anticipazione dei finanziamenti di competenza statale, per il settore dei territori collinari e montani. Quota a carico dello Stato. (Cap. 15175)
Lire 350.000.000
e) Spese per l'assistenza tecnico - economica alle aziende singole ed alla cooperazione, per studi, ricerche, indagini nel campo dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e per la divulgazione dei risultati (artt. 5 e 6 Legge 27 ottobre 1966 n. 910 Sito esterno; artt. 1 e 2 Legge 30 giugno 1954 n. 493 Sito esterno; art. 104 Legge 30/ 12/ 1923 n. 3267 Sito esterno). Quota a carico dello Stato. (Cap. 18071)
Lire 600.000.000
f) Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (art. 2 Legge regionale 4/ 4/ 1973 n. 20 - art. 1, I comma, lettera b) Legge regionale 25/ 5/ 1974 n. 19). Quota a carico dello Stato. (Cap. 18360)
Lire 1.200.000.000
g) Contributo straordinario della Regione all'Ente regionale per lo sviluppo agricolo dell'Emilia - Romagna a norma della Legge 30/ 4/ 1976 n. 386 Sito esterno (Legge regionale 13/ 5/ 1977 n. 19, art. 2). Quota a carico dello Stato. (Cap. 18760) Lire 1.500.000.000 L'intervento di cui alla presente lettera g) è specificamente disciplinato dal successivo art. 24.
h) Contributi in capitale a favore delle iniziative di sviluppo approvate dalla CEE concernenti programmi specifici di sviluppo per la razionalizzazione dei trattamenti, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici( Re.g. CEE n. 335 del 15/ 2/ 1977; art. 6 DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 Sito esterno). Quota a carico dello Stato. (Cap. 20060)
Lire 1.000.000.000
i) Spese per la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari per la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare. (Cap. 20080)
Lire 200.000.000

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