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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983

Art. 57
Interventi per la promozione della pratica sportiva - Modificazioni e integrazioni
Per le iniziative previste dalla Legge regionale 24 luglio 1979 n. 20 " Interventi per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero" la Regioe Emilia - Romagna è autorizzata ad integrare e a modificare la seguente autorizzazione di spesa disposta da precedenti leggi regionali:
- Cap. 78735 - Contributi annui costanti per la durata di 15 anni sui mutui contratti dai Comuni e dalle Comunità Montante per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l' ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico.
Slittamento al 1984 di Lire 225.000.000 di limite d' impegno già autorizzato per il 1983. Slittamento al 1985 di Lire 230.000.000 di limite d' impegno già autorizzato per il 1984.

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