Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 03 giugno 1983, n. 17

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1983 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 1985

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 3 giugno 1983

INDICE

Art. 1 - Contributo al Comitato di solidarietà per il sostegno materiale e morale alle vittime della strage del treno " Italicus"
Art. 2 - Studi e ricerche sul fenomeno terroristico e la violenza politica
Art. 3 - Completamento piani comprensoriali
Art. 4 - Piani di sviluppo delle Comunità Montane
Art. 5 - Cartografia regionale
Art. 6 - Impianto del sistema informativo regionale.Modificazioni di precedenti autorizzazioni di spesa
Art. 7 - Elaborazioni dati rilevazioni censuarie 1981
Art. 8 - Destinazione quota Legge 984/ 77 " Quadrifoglio"
Art. 9 - Modifica alle autorizzazioni di spesa disposte sulla Legge 984/ 77 " Quadrifoglio" con precedenti leggi regionali
Art. 10 - Assegnazione all'ERSA di un contributo costante ventennale per il risanamento di cooperative agricole
Art. 11 Destinazione ulteriore quota - Legge 1 luglio 1977 n. 403
Art. 12 - Modifica alle autorizzazioni di spesa disposte sulla Legge 403/ 77 " Marcora" con precedenti leggi regionali
Art. 13 - Destinazione quota Legge 7 agosto 1982 n. 526
Art. 15 - Modifica delle autorizzazioni di spesa a valere sulla Legge 1 agosto 1981 n. 423 " Bartolomei" disposte con precedenti leggi regionali
Art. 16 - Programma sperimentale per il latte a qualità
Art. 17 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ARF.
Art. 18 - Interventi nel settore delle opere di bonifica finanziati con mezzi regionali
Art. 19Contributo straordinario all'Enoteca regionale dell'Emilia - Romagna di Dozza per l'attuazione di iniziative promozionali
Art. 20 Consulenti socio - economici
Art. 21 - Slittamento di fondi della Legge 1/ 7/ 1977 n. 403 " Marcora"
Art. 22 - Progetto agricoltura di gruppo
Art. 23 - Contributi all'ERSA Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo
Art. 24 - Contributo straordinario all'ERSA.
Art. 25 Credito artigiano a medio termine - Slittamento e riduzioni di autorizzazioni di spesa
Art. 26 - Insediamenti artigiani nelle zone di riequilibrio del territorio regionale
Art. 27 - Leasing imprese artigiane
Art. 28 - Commissioni provinciali per l'artigianato
Art. 29 - Sviluppo della cooperazione e delle forme associative nel settore artigiano
Art. 30 - Impianti di acquacoltura della società SIVALCO SpA.
Art. 31 - Valorizzazione attività ittiche
Art. 32 Interventi per il turismo sociale e il tempo libero - Modificazioni e integrazioni
Art. 33 - Opere fognarie e impianti di depurazione
Art. 34 - Campagna di defosfatazione negli impianti di depurazione
Art. 35 - Smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi
Art. 36 - Modifica dell'autorizzazione di spesa disposta sulla Legge regionale 17/ 8/ 1981 n. 22 relativa agli interventi di depurazione degli scarichi idrici
Art. 37 - Progetto " Parco del delta del Fiume Po"
Art. 39 - Piano regionale dei trasporti
Art. 40 - Rimborsi oneri di gestione 1981 per servizi di trasporto pubblico in concessione per viaggiatori
Art. 41 - Fondo per gli investimenti in materia di trasporti pubblici
Art. 42 Convenzione ANAS - Viabilità statale di interesse regionale
Art. 43 Convenzione ANAS - Caselli autostradali
Art. 44 - Centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci
Art. 45 - Modificazione della Legge regionale 21 giugno 1978 n. 17
Art. 46 - Fondo regionale per gli asili nido
Art. 47 - Gestione provvisoria della quota del FSN destinata a finanziare la spesa corrente indistinta
Art. 48 - Pagamento delle rate di mutui contratti per la costruzione di opere di edilizia sanitaria; Legge 23 aprile 1981 n. 153, art. 26
Art. 50 - Strutture per le persone anziane
Art. 51 Orchestra stabile dell'Emilia - Romagna
Art. 52 - Servizi culturali polivalenti
Art. 53 - Opere urgenti di edilizia scolastica
Art. 54 - Edilizia residenziale universitaria
Art. 55 - Modifica della Legge regionale 2/ 3/ 1982 n. 10 " Polo universitario in Romagna"
Art. 56 Strutture formativo - professionali. Modifiche ed integrazioni ad autorizzazioni di spesa precedentemente disposte da leggi regionali
Art. 57 Interventi per la promozione della pratica sportiva - Modificazioni e integrazioni
Art. 58 - Trasferimento di autorizzazioni di spesa dal 1982 al 1983 finanziatre con assegnazioni a destinazione specifica dello Stato
Art. 59 - Trasferimento ad esercizi successivi di spese già autorizzate sull'esercizio 1982 finanziate con assegnazioni statali
Art. 60 - Iscrizioni di spesa al Bilancio 1983 in corrispondenza di assegnazioni specifiche dello Stato introitate nel 1982 ma non iscritte fra le spese di quell'esercizio (Partite zoppe)
Art. 61 - Trasferimento al 1983 di autorizzazioni di spesa relative al 1982 finanziate con mezzi regionali
Art. 62 - Slittamenti ad esercizi successivi di autorizzazioni di spesa finanziate con mezzi regionali
Art. 63 - Copertura finaziaria
Art. 64 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Contributo al Comitato di solidarietà per il sostegno materiale e morale alle vittime della strage del treno " Italicus"
Per l'anno 1983 la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a corrispondere un contributo di Lire 10.000.000 a favore del Comitato di solidarietà per il sostegno materiale e morale alle vittime della strage del treno " Italicus" costituito fra la Regione Emilia - Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e S. Benedetto Val di Sambro per attività di cui all'art. 1 della Legge regionale 27 novembre 1981, n. 40. (Cap. 02705)
Art. 2
Studi e ricerche sul fenomeno terroristico e la violenza politica
Per gi interventi di cui alla Legge regionale 24 maggio 1982 n. 25 " Programma di studi e ricerche sul terrorismo e la violenza politica" la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare per il biennio 1983- 1984 l'ulteriore somma di Lire 200.000.000 in ragione di Lire 100.000.000 annui. (Cap. 02710)
Art. 3
Completamento piani comprensoriali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a corrispondere un contributo di Lire 500.000.000 per l'esercizio 1983, ai Comuni ed alle Province per l'espletamento di incarichi straordinari per il completamento dei piani comprensoriali. (Cap. 03145)
Art. 4
Piani di sviluppo delle Comunità Montane
Per il finanziamento dei piani di sviluppo delle Comunità montane a norma dell'art. 15, I comma, punto 1 della Legge 3/ 12/ 1971 n. 1102 Sito esterno relativamente all'esercizio 1983 la Regione è autorizzata a stanziare la ulteriore somma di Lire 6.600.000.000 utilizzando i fondi a tal fine assegnati dallo Stato in attuazione dell'art. 1 della Legge 23/ 3/ 1981 n. 93 Sito esterno. (Cap. 03450)
Art. 5
Cartografia regionale
Per le finalità di cui alla Legge regionale 19 aprile 1975 n. 24 " Formazione di una cartografia regionale", è disposta per gli esercizi finanziari 1984- 1985 una ulteriore autorizzazione complessiva di spesa per Lire 2.000.000.000 di cui Lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1984 e Lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1985. (Cap. 03850)
Art. 6
Impianto del sistema informativo regionale.Modificazioni di precedenti autorizzazioni di spesa
Per studi, consulenze e " software applicativo" concernenti l'impianto di un sistema informativo regionale, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 34 della Legge 19 maggio 1976 n. 335 Sito esterno, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono modificate nel modo seguente (cap. 03910): 1983: + 500.000.000 1985: - 500.000.000
Art. 7
Elaborazioni dati rilevazioni censuarie 1981
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare la somma di Lire 300.000.000 per l'esercizio 1983 per il completamento dell'elaborazione, in collaborazione con l'ISTAT, dei dati di interesse regionale concernenti le rilevazioni censuarie 1981, nonchè per la organizzazione in collaborazione con il Governo di un sistema di indagini statistiche nel campo agricolo in grado di soddisfare in maniera adeguata alle esigenze comunitarie, a norma della decisione n. 518 del Consiglio delle Comunità Europee del 6 luglio 1981. (Cap. 03920)
Art. 8
Destinazione quota Legge 984/ 77 Sito esterno " Quadrifoglio"
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad utilizzare nell'esercizio 1983 le quote ripartite in suo favore sulla Legge 27 dicembre 1977 n. 984 Sito esterno " Quadrifoglio" ammontanti a Lire 7.500.000.000 per gli interventi sottoelencati:
a) Potenziamento delle strutture zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto del bestiame bovino, ovino e di macchine e attrezzature zootecniche, corrisposti in unica soluzione, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di contributo regionale (art. 5 Legge regionale 13/ 8/ 1973 n. 29 e art. 1, IV comma, Legge regionale 18/ 5/ 1974 n. 17). Quota a carico dello Stato. (Cap. 10725)
Lire 2.000.000.000
b) Contributo in conto capitale per il finanziamento di interventi per la ristrutturazione d' impianti ortofrutticoli a norma dell'art. 2 Legge regionale 14/ 5/ 1975 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni parte finanziata con assegnazioni statali. (Cap. 12120)
Lire 250.000.000
c) Spese per i vivai forestali (art. 91 e seguenti RDL 30/ 12/ 1923 n. 3267). Quota a carico dello Stato. (Cap. 14055)
Lire 400.000.000
d) Interventi in capitale per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui al regolamento CEE n. 1760/ 1978 del 25 luglio 1978 in anticipazione dei finanziamenti di competenza statale, per il settore dei territori collinari e montani. Quota a carico dello Stato. (Cap. 15175)
Lire 350.000.000
e) Spese per l'assistenza tecnico - economica alle aziende singole ed alla cooperazione, per studi, ricerche, indagini nel campo dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e per la divulgazione dei risultati (artt. 5 e 6 Legge 27 ottobre 1966 n. 910 Sito esterno; artt. 1 e 2 Legge 30 giugno 1954 n. 493 Sito esterno; art. 104 Legge 30/ 12/ 1923 n. 3267 Sito esterno). Quota a carico dello Stato. (Cap. 18071)
Lire 600.000.000
f) Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (art. 2 Legge regionale 4/ 4/ 1973 n. 20 - art. 1, I comma, lettera b) Legge regionale 25/ 5/ 1974 n. 19). Quota a carico dello Stato. (Cap. 18360)
Lire 1.200.000.000
g) Contributo straordinario della Regione all'Ente regionale per lo sviluppo agricolo dell'Emilia - Romagna a norma della Legge 30/ 4/ 1976 n. 386 Sito esterno (Legge regionale 13/ 5/ 1977 n. 19, art. 2). Quota a carico dello Stato. (Cap. 18760) Lire 1.500.000.000 L'intervento di cui alla presente lettera g) è specificamente disciplinato dal successivo art. 24.
h) Contributi in capitale a favore delle iniziative di sviluppo approvate dalla CEE concernenti programmi specifici di sviluppo per la razionalizzazione dei trattamenti, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici( Re.g. CEE n. 335 del 15/ 2/ 1977; art. 6 DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 Sito esterno). Quota a carico dello Stato. (Cap. 20060)
Lire 1.000.000.000
i) Spese per la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari per la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare. (Cap. 20080)
Lire 200.000.000
Art. 9
Modifica alle autorizzazioni di spesa disposte sulla Legge 984/ 77 Sito esterno " Quadrifoglio" con precedenti leggi regionali
Le autorizzazioni di spesa disposte con precedenti leggi regionali utilizzando le assegnazioni sulla Legge 27/ 12/ 1977 n. 984 Sito esterno " Quadrifoglio" sono modificate relativamente agli interventi sotto elencati nel seguente modo:
a) Contributi in conto capitale per la costituzione, la ristrutturazione o l'ampliamento dei centri per la fecondazione artificiale (art. 25, I comma, Legge regionale 15/ 2/ 1980 n. 11). Quota a carico dello Stato. (Cap. 10820)
1983: - L.200.000.000
1984: + L.200.000.000
b) Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero - caseario. Contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento (art. 4, II comma e art. 5 Legge regionale 19/ 8/ 1976 n. 36). Quota a carico dello Stato. (Cap. 10951)
1983: - L.250.000.000
1984: - L.250.000.000
1985: - L.250.000.000
c) Contributo in conto capitale per il finanziamento di interventi per la ristrutturazione d' impianti ortofrutticoli a norma dell'art. 2 Legge regionale 14/ 5/ 1975 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni. Parte finanziata con assegnazioni statali. (Cap. 12120)
1983: - L.300.000.000
1984: + L.300.000.000
d) Interventi in capitale per lo sviluppo di colture mediterranee. Nuovi impianti e reimpianti olivicoli a norma dell'art. 2 della Legge regionale 14/ 5/ 1975 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni. Parte finanziata con assegnazioni statali. (Cap. 12125)
1983: - L.100.000.000
1984: + L.100.000.000
e) Interventi in capitale per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui al Regolamento CEE n. 1760 del 25 luglio 1978 in anticipazione dei finanziamenti di competenza statale, per il settore dei territori collinari e montani. Quota a carico dello Stato. (Cap. 15175)
1983: - L.500.000.000
1984: + L.500.000.000
f) Contributi costanti ventennali all'ERSA per il risanamento delle cooperative agricole CALM e CIM di Comacchio (art. 2, II comma, Legge regionale 13/ 5/ 1977 n. 19). Quota a carico dello Stato. (Cap. 18770 - cni)
1983: + L.250.000.000
1984: + L.250.000.000
1985: + L.250.000.000
L'autorizzazione del limite di impegno di cui alla precedente lettera f) è specificamente disposta dal successivo articolo 10.
Art. 10
Assegnazione all'ERSA di un contributo costante ventennale per il risanamento di cooperative agricole
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a disporre l' assegnazione all'ERSA di un contributo costante di Lire 250 milioni annui, a partire dall'esercizio finanziario 1983 e fino all'esercizio finanziario 2002, per la concessione, da parte dell'Ente medesimo, di contributi in conto interessi su mutui ventennali per il risanamento delle cooperative agricole CALM e CIM di Comacchio (Ferrara). (Cap. 18770)
La concessione da parte dell'ERSA dei contributi di cui al precedente comma è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale di appositi piani di risanamento dai quali risulti che le aziende cooperative beneficiarie sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico.
L'intervento di cui al presente articolo è affidato all'ERSA ai sensi dell'art. 2, secondo comma, punti 2) e 9) della Legge regionale 13 maggio 1977, e successive modificazioni.
Art. 11
Destinazione ulteriore quota - Legge 1 luglio 1977 n. 403 Sito esterno
La Regione Emilia - Romanga è autorizzata ad utilizzare, per l'esercizio 1983, la rimanente assegnazione di Lire 1.580.000.000 disposta in suo favore sulla Legge 1 luglio 1977 n. 403 Sito esterno, per gli interventi sottoelencati:
a) Contributi per l'attività svolta dagli Istituti di incremento ippico (art. 66 lettera d) del DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 Sito esterno) Quota a carico dello Stato. (Cap. 10805)
Lire 270.000.000
b) Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'attività sementiera a norma dell'art. 6 della Legge regionale 14 maggio 1975 n. 31 e successive modifcazioni ed integrazioni. Quota a carico dello Stato. (Cap. 12090)
Lire 400.000.000
c) Contributi per la difesa delle colture agrarie e forestali nonchè per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta, attività tecnica degli osservatori per le malattie delle piante. (Legge 30/ 6/ 1954 n. 493 Sito esterno; artt. 15 e 105 RDL 30/ 12/ 1923 n. 3267; art. 29 Legge 18 giugno 1931 n. 987 Sito esterno modificato dall'art. 4 della Legge 11/ 8/ 1960 n. 870 Sito esterno). Quota a carico dello Stato. (Cap. 18172)
Lire 910.000.000
Art. 12
Modifica alle autorizzazioni di spesa disposte sulla Legge 403/ 77 Sito esterno " Marcora" con precedenti leggi regionali
Le autorizzazioni di spesa disposte con precedenti leggi regionali utilizzando le assegnazioni sulla Legge 1/ 7/ 1977 n. 403 Sito esterno " Marcora" sono modificate relativamente agli interventi sottoelencati nel seguente modo:
a) Spese dirette per la realizzazione di impianti di particolare in teresse pubblico intese a conseguire il miglioramento della produzione e della trasformazione dei prodotti zootecnici (art. 8 Legge regionale 13/ 8/ 1973 n. 29; art. 1, I comma, Legge regionale 18/ 5/ 1974 n. 17). (Cap. 10670)
1983: - L.2.000.000.000
1984: + L.2.000.000.000
b) Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnici e lattiero - caseario. Contributi in conto capitale (Legge regionale 19- 8- 1976 n. 36, art. 4, I comma). (Cap. 10920)
1983: - L.1.000.000.000
1984: + L.1.000.000.000
c) Contributi attualizzati in conto interessi per acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola (art. 4 lettera c) Legge regionale 10- 5- 1978 n. 15). (Cap. 12165)
1983: - L.1.000.000.000
1984: + L.1.000.000.000
Art. 13
Destinazione quota Legge 7 agosto 1982 n. 526 Sito esterno
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad utilizzare per l'esercizio 1983 le quote ripartite in suo favore sulla Legge 7 agosto 1982 n. 526 Sito esterno ammontanti a Lire 5.145.000.000 per l' effettuazione dei seguenti interventi:
a) Contributi in capitale alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'acquisto di impianti sociali (art. 5 Legge regionale 19/ 8/ 1976 n. 36). Quota a carico dello Stato. (Cap. 10925 - cni).
Lire 3.245.000.000
b) Spese per l'attività sperimentale dimostrativa e di ricerca applicata nel campo dell'analisi dei terreni e foliare. (Cap. 18085)
Lire 1.900.000.000
L'intervento di cui alla lettera a) del presente articolo è specificamente disciplinato dal successivo art. 14.
Art. 14
L'art. 5 della Legge regionale 19 agosto 1976 n. 36 quale risulta sostituito dall'art. 39 della Legge regionale 9 novembre 1977 n. 42, è così sostituito:
" Alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici che abbiano effettuato investimenti fissi con inizio in data successiva al 1 aprile 1972 per la realizzazione, l'ampliamento, l' ammodernamento, la ristrutturazione e l'acquisto di impianti sociali, la Giunta regionale può concedere alternativamente i benefici di cui al primo o secondo comma del precedente art. 4 semprechè si verifichino le condizioni di cui al primo comma dell' art. 3.
La spesa ammessa va commisurata all'intero onere sostenuto dalla cooperativa per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'acquisto dell'impianto, ivi compresi i macchinari fissi ad esso connessi, dedotti gli eventuali contributi in conto capitale e mutui agevolati accordati, per gli stessi scopi dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici. " (Cap. 10925)
Art. 15
Modifica delle autorizzazioni di spesa a valere sulla Legge 1 agosto 1981 n. 423 Sito esterno " Bartolomei" disposte con precedenti leggi regionali
L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 9, lettera a) della Legge regionale 7 giugno 1982 n. 26 sulle assegnazioni della Legge 1 agosto 1981 n. 423 Sito esterno " Bartolomei" è modificata nel modo seguente:
" Cap. 18360) Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (art. 2 Legge regionale 4/ 4/ 1973 n. 20 - Art. 1, 1 comma lettera b) Legge regionale 25- 5- 1974 n. 19). " Quota a carico dello Stato.
1983: - Lire 14.243.000.000
1984: + Lire 14.243.000.000
Il limite di impegno di Lire 3.948.000.000 autorizzato dall'art. 9 lettera c) della Legge regionale 7 giugno 1982 n. 26 è ridotto di Lire 800.000.000 (Cap. 18201).
La riduzione apportata è effettuata al fine di disporre la copertura finanziaria delle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 18203 - Contributi in conto interessi su mutui ventennali contratti da cooperative di conduzione terreni per ripiano di passività onerose (Legge 403/ 77 Sito esternoart. 9 Legge regionale 20/ 10/ 1979 n. 31).( cni)
Lire 500.000.000 a decorrere dall'esercizio 1983;
b) Cap. 10960 - Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nel settore lattiero - caseario. Contributi in conto interessi su mutui di miglioramento.
Lire 300.000.000 a decorrere dall'esercizio 1983.
L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 5, lettera b) della Legge regionale 6/ 9/ 1982 n. 44 è ridotta, per l'esercizio 1983, di lire 566.000.000. (Cap. 10910)
La riduzione apportata è effettuata al fine di disporre la copertura finanziaria delle iniziative disciplinate dal successivo articolo 16.
Sito esterno
Art. 16
Programma sperimentale per il latte a qualità
Nel quadro delle iniziative in atto previste dal Regolamento CEE n. 593 del 14 marzo 1983 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di Lire 566 milioni per l'avvio a titolo sperimentale di un programma a carattere regionale per il pagamento del latte a qualità. (Cap. 10912)
Il programma è approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
La concessione dei contributi è delegata, per i territori di rispettiva competenza, alle Amministrazioni Provinciali e al Circondario di Rimini.
Art. 17
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ARF.
Per l'esecizio 1983 la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere, all'Azienda regionale delle foreste, un contributo straordinario di Lire 1.512.750.681. (Cap. 14610)
Art. 18
Interventi nel settore delle opere di bonifica finanziati con mezzi regionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 1983 la somma di Lire 1.000.000.000 per opere di manutenzione straordinaria delle bonifiche di cui al RDL 13/ 12/ 1933 n. 215 utilizzando mezzi propri. (Cap. 16340)
Art. 19
Contributo straordinario all'Enoteca regionale dell'Emilia - Romagna di Dozza per l'attuazione di iniziative promozionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere per il 1983 all'Associazione denominata " Enoteca regionale Emilia - Romagna", con sede in Dozza (Bologna), con riferimento alle finalità previste dalla Legge regionale 30 agosto 1978 n. 37, un contributo straordinario di Lire 500.000.000 per l'attuazione di iniziative di presentazione, promozione e valorizzazione delle produzioni vitivinicole della regione. (Cap. 18145)
Il contributo suddetto è concesso dalla Giunta regionale, previa approvazione da parte della Giunta medesima, sentita la competente Commissione consiliare, del programma delle iniziative.
Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione per pari importo della autorizzazione di spesa, disposta per l'esercizio 1983 dall'art. 14 della Legge regionale 7 giugno 1982 n. 26. (Cap. 12172)
Art. 20
Consulenti socio - economici
Per l'esercizio 1983 la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a confermare i contratti di consulenza socio - economica già previsti e finanziati a norma dell'art. 60 della Legge 9 maggio 1975 n. 153 Sito esterno e regolamentati a norma degli artt. 43 e segg. della Legge regionale 5 maggio 1977 n. 18 per l'importo di Lire 528.000.000, utilizzando mezzi propri. (Cap. 18150)
Art. 21
Slittamento di fondi della Legge 1/ 7/ 1977 n. 403 Sito esterno " Marcora"
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a trasferire all'esercizio 1984 la somma di Lire 5.227.286.000 a valere sull' assegnazione di cui alla Legge 1/ 7/ 1977 n. 403 Sito esterno " Marcora" per interventi su prestiti di conduzione, a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole, in ottemperanza allo slittamento disposto sui fondi statali nell'ambito della legge stessa. (Cap. 18360)
Art. 22
Progetto agricoltura di gruppo
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere a coltivatori diretti e/ o imprenditori agricoli a titolo principale in forma associata e/ o in raggruppamenti, escluse le società cooperative, contributi in conto interessi su prestiti e mutui per interventi, previsti dalle leggi regionali di incentivo in vigore in materia di agricoltura, richiamati dalle azioni programmatiche indicate nel progetto " Agricoltura di gruppo" approvato dal Consiglio regionale con atto n. 1553 del 2 dicembre 1982, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali medesime.
Le disponibilità finanziarie sono ripartite fra i Servizi operativi periferici agricoltura e alimentazione con deliberazione del Consiglio regionale sulla base di parametri contestualmente definiti.
A tal fine è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
- Limite di impegno ventennale di Lire 2.500.000.000 a decorrere dall'esercizio 1984. (Cap. 18540 - cni)
Art. 23
Contributi all'ERSA Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo
Per l'esercizio 1983 il contributo ordinario all'ERSA - Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo - per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di cui all'art. 9 lettera a) Legge regionale 13 maggio 1977 n. 19 è determinato in Lire 6.000.000.000.
La Giunta regionale provvede a disporne la erogazione previa l'approvazione del bilancio dell'ERSA da parte del Consiglioregionale a norma dell'art. 7 della stessa Legge regionale istitutiva. (Cap. 18750)
E' autorizzato il rimborso all'ERSA fino ad un ammontare di Lire 1.670.000.000, del costo del personale dipendente dall'Ente medesimo messo a disposizione della Regione Emilia - Romagna per l'anno 1983 per lo svolgimento di funzioni proprie della Regione. L'erogazione viene disposta a norma dell'art. 14 - I comma della Legge regionale 24 aprile 1981 n. 11. (Cap. 18755)
Art. 24
Contributo straordinario all'ERSA.
E' autorizzata a favore dell'Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo l'assegnazione straordinaria di Lire 3.000.000.000 per l'esercizio 1983 per l'effettuazione dei seguenti interventi:
- Lire 1.500.000.000 per la concessione di un contributo a fondo perduto alla Cooperativa agricola CALM di Comacchio (Ferrara) per favorire la riduzione del corpo sociale della cooperativa medesima nell'ambito dell'apposito piano di risanamento (art. 2, secondo comma, punti 2) e 9) della Legge regionale 13 maggio 1977 n. 19 e successive modificazioni);
- Lire 1.500.000.000 a copertura delle spese di avviamento e di gestione in fase di avviamento di un servizio agrometereologico ai sensi dell'art. 2, secondo comma, punto 4) della Legge regionale 13 maggio 1977 n. 19.
I contributi di cui al precedente comma sono concessi dalla Giunta regionale con proprio atto. (Cap. 18760)
La copertura finanziaria dell'intervento previsto dal presente articolo è assicurata quanto a Lire 1.500.000.000 da quota parte della assegnazione sulla Legge 27/ 12/ 1977 n. 984 Sito esterno di cui al precedente art. 8, lettera g), quanto a Lire 1.500.000.000 dall' utilizzo dell'accantonamento già previsto per l'esercizio 1982 sul fondo globale di cui al Cap. 86610 a valere sull'assegnazione di cui alla Legge 984/ 77 Sito esterno.
Art. 25
Credito artigiano a medio termine - Slittamento e riduzioni di autorizzazioni di spesa
Per gli interventi in materia di credito artigiano a medio termine, previsti dalla Legge regionale 2 aprile 1973 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare i seguenti slittamenti e riduzioni alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:
a) Contributi costanti decennali in conto ammortamento mutui a favore di imprese artigiane per il credito a medio termine (Cap. 21730)
1983: - L.1.850.000.000
1984: - L.2.200.000.000
1985: - L.2.550.000.000
b) Contributi attualizzati a favore di imprese artigiane per il credito a medio termine. (Cap. 21735)
1983: - L.700.000.000
1984: + L.700.000.000
Art. 26
Insediamenti artigiani nelle zone di riequilibrio del territorio regionale
Per l'esercizio 1985 è disposta una autorizzazione di spesa di Lire 2.000.000.000 per la concessione di contributi in capitale a favore di imprese artigiane che si insediano nelle zone di riequilibrio del territorio regionale, a norma della Legge regionale 29/ 5/ 1979 n. 15. (Cap. 21780)
Art. 27
Leasing imprese artigiane
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad erogare ulteriori contributi in favore delle imrpese artigiane a parziale copertura del canone di locazione finanziaria di macchinari e attrezzature, a norma della Legge regionale 2/ 4/ 1982 n. 14, per gli esercizi 1984/ 1985 nella misura di Lire 500.000.000 annui. (Cap. 21787)
Art. 28
Commissioni provinciali per l'artigianato
Il I comma dell'art. 21 della Legge regionale 4 maggio 1982 n. 18 è così modificato:
" Spetta alla Regione la riscossione dei diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani per tutti gli atti e certificati previsti dalla Legge 27 febbraio 1978 n. 49 Sito esterno
Art. 29
Sviluppo della cooperazione e delle forme associative nel settore artigiano
Per gli interventi di cui alla Legge regionale 29 agosto 1979 n. 29 " Contributi per la promozione e lo sviluppo delle forme associative al servizio delle imrpese artigiane" sono disposte per gli esercizi 1984 e 1985 le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) (Cap. 21950) Contributi in capitale a favore delle forme associative artigiane per la realizzazione di servizi a favore delle imprese associate (Legge regionale 29- 8- 1979 n. 29):
1984: + L.69.000.000
1985: + L.300.000.000
b) (Cap. 21970) Contributi " una tantum" sul capitale iniziale dei presiti a breve termine alle forme associative artigiane (art. 8 Legge regionale 29/ 1979 e successive modificazioni):
1984: + L.20.000.000
Art. 30
Impianti di acquacoltura della società SIVALCO SpA.
Per la realizzazione di opere ed impianti di interesse regionale nelle residue Valli di Comacchio per il tramite della SIVALCO SpA, a norma dell'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 1976 n. 53 sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Contributi alla SIVALCO SpA per la realizzazione di opere ed impianti volti a favorire la valorizzazione del complesso vallivo di Comacchio (Legge regionale 17- 12- 1976 n. 53). (Cap. 24110) 1983:
Lire 350.000.000
b) Realizzazione di opere ed impianti di interesse regionale nelle residue Valli di Comacchio per favorire l'allevamento di specie ittiche di acqua salmastra, tramite la SIVALCO SpA (Legge regionale 17/ 12/ 1976 n. 53). (Cap. 24140)
1984: Lire 700.000.000
1985: Lire 700.000.000
Art. 31
Valorizzazione attività ittiche
Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche ai sensi della Legge regionale 14/ 12/ 1979 n. 3, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare l'ulteriore somma di Lire 126.000.000 per l'esercizio finanziario 1983. (Cap. 24400)
Art. 32
Interventi per il turismo sociale e il tempo libero - Modificazioni e integrazioni
Per gli interventi di cui alle Leggi regionali 14/ 3/ 1975 n. 16 e 23/ 6/ 1978 n. 19, in materia di attività turistiche ed alberghiere, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad integrare e a modificare le seguenti autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:
- (Cap. 25660) Contributi in conto ammortamento a favore di Enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di enti pubblici di diritto pubblico, enti e associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli od associati sui mutui contratti dagli stessi per il finanziamento di opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3 lettere c) e d) ed art. 5 lettere a), b), c) Legge regionale 14/ 3/ 1975 n. 16, Legge regionale 23/ 6/ 1978 n. 19). Slittamento al 1984 di Lire 820.000.000 di limite d' impegno già autorizzato per il 1983 - Slittamento al 1985 di Lire 1.820.000.000 di limite d' impegno già autorizzato per il 1984.
- (Cap. 25640) Contributi in conto capitale a favore di Enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di Enti ed associazioni per il Turismo sociale ed il Tempo libero ed a privati singoli od associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3, lettere a) e b) e art. 5 lettere d) ed e), Legge regionale 14/ 3/ 1975 n. 16).
Esercizio 1984 : + Lire 2.000.000.000
Esercizio 1985: + Lire 1.000.000.000
Art. 33
Opere fognarie e impianti di depurazione
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare nel biennio 1983- 84, a norma della Legge regionale 15- 11- 1976 n. 47, per l'esecuzione di opere fognarie e impianti di depurazione (Cap. 37320) le seguenti ulteriori somme:
1983: Lire 8.250.000.000
1984: Lire 6.500.000.000
Art. 34
Campagna di defosfatazione negli impianti di depurazione
Per la realizzazine della campagna sperimentale di defosfatazione negli impianti di depurazione per la lotta all'eutrofizzazione nella Costa Adriatica la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi agli Enti Locali a norma dell'art. 3 della Legge regionale 31 agosto 1978 n. 39. A tal fine sono disposte per l'esercizio 1983 le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 37327 - Contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi per opere, acquisti e forniture necessari per la campagna sperimentale di defosfatazione negli impianti di depurazione per la lotta all'eutrofizzazione sulla Costa Adriatica. ( cni) Lire 1.750.000.000
b) Cap. 37328 - Contributi agli Enti locali per interventi di movimentazione acque finalizzati alla depurazione nei bacini idrici magiormente inquinati.( cni) Lire 160.000.000.
I contributi suddetti verranno assegnati agli Enti locali interessati con delibera approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. La Giunta regionale concede formalmente i contributi agli Enti beneficiari sulla base delle deliberazioni degli Enti stessi di approvazione dei progetti e preventivi di spesa relativi agli interventi programmati.
La liquidazione dei contributi avrà luogo con le seguenti modalità:
a) 60% previa produzione da parte degli Enti beneficiari del verbale di consegna dei lavori o del verbale d' ordine per gli acquisti, le forniture ed i servizi previsti nel progetto e preventivo di spesa approvato, ovvero della dichiarazione di inizio degli interventi in economia diretta;
b) 40% previa presentazione da parte degli Enti beneficiari delle delibere di approvazione dei consuntivi concernenti i lavori, opere, acquisti, forniture, interventi e servizi suddetti nonchè di una relazione conclusiva circa i risultati tecnici conseguiti.
Allo scopo di accelerare il corso delle procedure, la Giunta regionale può delegare all'assessore competente per materia gli adempimenti di propria competenza di cui al comma precedente.
Art. 35
Smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi
Per la realizzazione degli interventi di cui alla Legge regionale 19/ 5/ 1980 n. 37 relativi alla costruzione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi è disposta per gli esercizi 1983 e 1984 la seguente ulteriore autorizzazione di spesa:
1983: Lire 2.500.000.000
1984: Lire 2.500.000.000 (Cap. 37335)
Art. 36
Modifica dell'autorizzazione di spesa disposta sulla Legge regionale 17/ 8/ 1981 n. 22 relativa agli interventi di depurazione degli scarichi idrici
L'autorizzazione di spesa disposta sulla Legge regionale 17/ 8/ 1981 n. 22, come sostituita dall'art. 5 della Legge regionale 27/ 11/ 1981 n. 41, per l'esercizio 1983, relativa agli interventi a favore di imprese agricole per la realizzazione di interventi diretti alla depurazione degli scarichi idrici, a valere sui fondi statali di cui alla Legge 24 dicembre 1979 n. 650 Sito esterno, è trasferita per Lire 3.919.154.070 all'esercizio finanziario 1984, in ragione dei tempi tecnici di erogazione della spesa. (Cap. 37345)
Art. 37
Progetto " Parco del delta del Fiume Po"
Per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto " Parco del delta del Fiume Po" è disposta quale primo intervento operativo un' autorizzazione di spesa di Lire 500.000.000 sull'esercizio 1983, a norma dell'art. 5 della Legge regionale 24/ 1/ 1977 n. 2 " Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco". (Cap. 38050)
Gli ulteriori interventi saranno disciplinati da un provvedimento legislativo specifico e la loro copertura finanziaria è assicurata mediante l'accantonamento in apposito fondo globale (Cap. 86500) di Lire 1.500.000.000 per il 1983 e di Lire 5.000.000.000 per il 1984.
Art. 38
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare Lire 500.000.000 nel 1983 e Lire 500.000.000 nel 1984, per la realizzazione di interventi, previsti a norma della Legge 9/ 7/ 1908 n. 445 Sito esterno e successive modificazioni. (Cap. 39050)
Art. 39
Piano regionale dei trasporti
Per la redazione del piano regionale dei trasporti a norma dell'art. 3 e segg. della Legge regionale 1/ 12/ 1979 n. 45 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata per l' esercizio 1983 l'ulteriore somma di Lire 260.000.000 per il completamento del piano. (Cap. 43020)
Art. 40
Rimborsi oneri di gestione 1981 per servizi di trasporto pubblico in concessione per viaggiatori
Per far fronte agli oneri sostenuti durante la gestione effettuata nel 1981 dall'Azienda Consorziale ACAP di Piacenza per conto della Regione Emilia - Romagna relativamente alle linee ex SeaSIFT e dalle Società AGI di Piacenza, TRA - RO e AU - FE di Padova, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 1983, la somma di Lire 2.403.747.000 all'azienda ACAP (Cap. 43216) e Lire 423.356.000 alle Società AGI di Piacenza, TRA - RO e AU - FE di Padova (Cap. 43218) a titolo di rimborso " una tantum".
Art. 41
Fondo per gli investimenti in materia di trasporti pubblici
L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 49 della Legge regionale 7 giugno 1982 n. 26 per gli interventi di investimento, mediante l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione Emilia - Romagna sul Fondo per gli investimenti, istituito presso il Ministero dei Trasporti a norma dell'art. 11 della Legge 10 aprile 1981 n. 151 Sito esterno è modificata e integrata nel modo seguente (Cap. 43226):
1983: - 90.000.000
1984: - 90.000.000
1985:+ 25.290.000.000
Art. 42
Convenzione ANAS - Viabilità statale di interesse regionale
Per la realizzazione di un programma di interventi sulla viabilità statale al fine di eliminare le strozzature esistenti e consentire un miglioramento della mobilità regionale e locale, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare l'ulteriore somma di Lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, a causa del mancato impegno di spesa per pari importo, sull'autorizzazione disposta per l'esercizio 1982 sullo stesso intervento, dall'art. 33 della Legge regionale 6 settembre 1982 n. 44. (Cap. 45340)
Art. 43
Convenzione ANAS - Caselli autostradali
L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 1984 dall'art. 34 della Legge regionale 6 settembre 1982 n. 44 è ridotta di Lire 5.000.000.000. (Cap. 45355)
Art. 44
Centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci
Per la concessione di contributi in capitale alle Province ed ai Comuni per la partecipazione azionaria alla Società per i due centri intermodali di Bologna - Ferrara e Parma, ai sensi della Legge regionale 28 agosto 1979 n. 27, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1983, l'ulteriore somma di Lire 112.000.000. (Cap. 45650)
Art. 45
La lettera b) dell'art. 3 della Legge regionale 21 giugno 1978 n. 17 è modificata come segue:
" b) Contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili - nido comunali, ivi comprese anche le spese per la formazione permanente del personale, da assegnare secondo le disposizioni contenute nella Legge regionale 24/ 7/ 1979 n. 19art. 6, 3 comma della Legge 6/ 12/ 1971 n. 1044 Sito esterno
Art. 46
Fondo regionale per gli asili nido
Per il completamento degli interventi di costruzione, riattamento, impianto e arredamento di asili nido a norma della Legge regionale 21/ 6/ 1978 n. 17, è autorizzata l'ulteriore somma di Lire 177.270.325 per l'esercizio 1983. (Cap. 58435)
Art. 47
Gestione provvisoria della quota del FSN destinata a finanziare la spesa corrente indistinta
Fino all'entrata in vigore della Legge regionale attuativa del disposto di cui alla Legge 23/ 12/ 1978 n. 833 Sito esterno, art. 51, IV comma, la quota del FSN attribuita alla Regione per l'esercizio 1983 per il finanziamento della spesa corrente a destinazione indistinta e iscritta nel Bilancio di previsione della Regione Emilia - Romagna per l'esercizio stesso è ripartita tra le Unità Sanitarie Locali in rapporto diretto alla spesa autorizzata al medesimo titolo nell'anno 1982 con apposita deliberazione della Giunta regionale, resa esecutiva a norma di legge, diretta a convalidare l'ammontare della competenza assegnata a ciascuna USL sullo stanziamento del FSN iscritto nel Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 1982.
Il trasferimento della quota spettante a ciascuna Unità Sanitaria Locale in base al precedente comma è attuato, all'inizio di ciascun trimestre, dalla Giunta regionale tenuto conto dell' ammontare delle risorse effettivamente trasferite alla Regione dallo Stato sul Fondo Sanitario Nazionale.
In caso di mancato o ritardato invio alla Regione da parte delle singole UUSSLL dei rendiconti trimestrali di cui al III comma dell'articolo 50 della Legge 23/ 12/ 1978 n. 833 Sito esterno, le quote di cui al II comma del presente articolo sono trasferite alle UUSSLL ritardatarie in misura eguale alle risorse trasferite nel corrispondente trimestre dell'esercizio precedente.
Identica riduzione del finanziamento potrà essere stabilita dalla Giunta regionale nei confronti delle UUSSLL che non abbiano inoltrato alla Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, il rendiconto generale predisposto dal Comitato di gestione a norma della Legge regionale 29/ 3/ 1980 n. 22 art. 103, comma II.
Art. 48
Pagamento delle rate di mutui contratti per la costruzione di opere di edilizia sanitaria; Legge 23 aprile 1981 n. 153 Sito esterno, art. 26
L'onere di ammortamento dei mutui già contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e con altri Istituti di Credito da Enti Ospedalieri, Province ed altri Enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria all'atto della cessazione dalle funzioni degli organi amministrativi degli Enti stessi a seguito della costituzione delle UUSSLL, grava sulla quota del FSN assegnatoalla Regione Emilia - Romagna per la spesa di parte corrente.
Il trasferimento ai destinatari delle quote risultanti dai piani di ammmortamento e dalle indicazioni fornite dalla Cassa Depositi e Prestiti nonchè dagli Istituti di Credito Mutuatari è effettuato:
- mediante giro di fondi dal conto corrente della Regione Emilia - Romagna, in essere presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al conto corrente intestato alla Cassa Depositi e Prestiti presso la medesima Tesoreria Centrale dello Stato, per le somme dovute alla Cassa suddetta;
- mediante trasferimento, alle UUSSLL competenti in relazione all'ubicazione territoriale dell'opera di edilizia sanitaria realizzata, delle somme da rimettere al Comune per il pagamento delle rate di mutuo in scadenza.
Art. 49
Art. 50
Strutture per le persone anziane
Per la trasformazione in case protette delle case di riposo e per la istituzione di nuove case protette per persone anziane, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata, a norma dell'art. 7 della Legge regionale 1 settembre 1979 n. 30, a finanziare interventi per il biennio 1984/ 1985 in ragione di Lire 2.000.000.000 annui. (Cap. 60220)
Art. 51
Orchestra stabile dell'Emilia - Romagna
Per i fini di cui alla Legge regionale 10/ 11/ 1977 n. 43 " Contributo all'Orchestra Stabile dell'Emilia - Romagna" è disposta un' ulteriore autorizzazione complessiva di spesa di Lire 300.000.000 per gli esercizi 1983, 1984 e 1985 in ragione di Lire 100.000.000 annui. (Cap. 70600)
Art. 52
Servizi culturali polivalenti
Le autorizzazioni di spesa relative agli " Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico ed artistico" disposte a norma della Legge regionale 27 giugno 1977 n. 28, sono così modificate ed integrate:
1983: Lire 9.000.000.000
1984: Lire 18.600.000.000
1985: Lire 3.000.000.000 (Cap. 70750)
Art. 53
Opere urgenti di edilizia scolastica
Per l'esecuzione di opere urgenti e di pronto intervento in materia di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare l'ulteriore somma complessiva di Lire 3.500.000.000 nel triennio 1983- 1985, di cui Lire 400.000.000 a carico dell'esercizio 1983, Lire 1.100.000.000 a carico dell' esercizio 1984 e Lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio 1985. (Cap. 73060)
Art. 54
Edilizia residenziale universitaria
Per la realizzazione delle opere di edilizia residenziale universitaria previste dalla Legge regionale 8 settembre 1981 n. 36 è autorizzata, per l'esercizio 1984, l'ulteriore spesa di Lire 2.468.634.000. (Cap. 73135)
Art. 55
Modifica della Legge regionale 2/ 3/ 1982 n. 10 " Polo universitario in Romagna"
Il III comma dell'art. 1 della Legge regionale 2 marzo 1982 n. 10 " Finanziamento studi e progetti di fattibilità per il polo universitario in Romagna" è sostituito dal seguente:
" Gli studi ed i progetti di cui alla presente legge sono, di norma, sottoposti all'esame del Consiglio regionale entro i 6 mesi successivi alla data in cui è stata resa esecutiva la delibera di cui al precedente comma. "
Art. 56
Strutture formativo - professionali. Modifiche ed integrazioni ad autorizzazioni di spesa precedentemente disposte da leggi regionali
Per la realizzazione di strutture scolastiche e formative previste dalla Legge regionale 24 luglio 1979 n. 19, sono disposte le seguenti modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa di cui ai sottoelencati interventi:
a) Contributi per la manutenzione straordinaria degli edifici, dei locali, delle attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale riconosciuti o dipendenti da enti, associazioni e fondazioni. (Cap. 75295)
1983: - 650.000.000
1984: - 450.000.000
1985: - 400.000.000
b) Spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali destinati alle attività di formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale.(cap. 75300)
1983: + 3.720.000.000
1984: + 2.300.000.000
1985: + 750.000.000
Art. 57
Interventi per la promozione della pratica sportiva - Modificazioni e integrazioni
Per le iniziative previste dalla Legge regionale 24 luglio 1979 n. 20 " Interventi per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero" la Regioe Emilia - Romagna è autorizzata ad integrare e a modificare la seguente autorizzazione di spesa disposta da precedenti leggi regionali:
- Cap. 78735 - Contributi annui costanti per la durata di 15 anni sui mutui contratti dai Comuni e dalle Comunità Montante per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l' ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico.
Slittamento al 1984 di Lire 225.000.000 di limite d' impegno già autorizzato per il 1983. Slittamento al 1985 di Lire 230.000.000 di limite d' impegno già autorizzato per il 1984.
Art. 58
Trasferimento di autorizzazioni di spesa dal 1982 al 1983 finanziatre con assegnazioni a destinazione specifica dello Stato
Le sottoelencate autorizzazioni di spesa per complessive Lire 53.693.835.315 finanziate con assegnazioni statali vincolate e didisposte dai provvedimenti legislativi a fianco di ciascuno notati sul Bilancio di previsione per l'esercizio 1982 sono trasferite all'esercizio finanziario 1983 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio finanziario 1982:
1) Lire 249.991.972 - Contributi per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere (Cap. 10615)
2) Lire 2.565.679.340 - Spese dirette per la realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico intesi a conseguire il miglioramento della produzione e della trasformazione dei prodotti zootecnici (art. 8 Legge regionale 13/ 8/ 1973 n. 29; art. 1, I comma, lettera c) Legge regionale 18/ 5/ 1974 n. 17) (Cap. 10670)
3) Lire 729.415.543 - Interventi per il potenziamento delle strutture produttive zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino ed ovino e di macchine ed attrezzature zootecniche a norma dell'art. 5 della Legge regionale 13/ 8/ 1973 n. 29, da corrispondere in soluzione unica scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale secondo le modalità di cui all'art. 3, lettera c) I comma della Legge regionale 10 maggio 1973 n. 15 (Cap. 10725)
4) Lire 200.000.000 - Contributi in conto capitale per la costruzione, la ristrutturazione o l'ampliamento dei centri per la fecondazione artificiale (art. 25, I comma Legge regionale 15 febbraio 1980 n. 11) (Cap. 10820)
5) Lire 1.444.166.000 - Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero -caseario - Contributi in conto capitale (Legge regionale 19/ 8/ 1976 n. 36; art. 4, I comma) (Cap. 10920)
6) Lire 532.000.000 - Interventi per la ristrutturazione degli impianti viticoli a norma dell'art. 2 della Legge regionale 14/ 5/ 1975 n. 31; art. 4 lettera s) Legge regionale 31/ 1979; art. 4 lettera f) Legge regionale 26/ 1980 (Cap. 12100)
7) Lire 500.000.000 - Contributo in conto capitale per il finanziamento di interventi per la ristrutturazione di impianti ortofrutticoli a norma dell'art. 2 Legge regionale 14/ 5/ 1975 n. 31 e successive modificazioni e integrazioni (art. 4 lettera m) Legge regionale 31/ 1979; art. 1 lettera c) Legge regionale 51/ 1980) (Cap. 12120)
8) Lire 100.000.000 - Interventi in capitale per lo sviluppo di colture mediterranee, nuovi impianti olivicoli a norma dell'art. 2 della Legge regionale 14/ 5/ 1975 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 4 lettera u) Legge regionale 31/ 1976) (Cap. 12125)
9) Lire 1.290.059.488 - Contributi attualizzati in conto interessi per l'acquisto di macchine e strutture mobili per l' ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola (art. 4 lettera c) Legge regionale 10/ 5/ 1978 n. 15) (Cap. 12165)
10) Lire 2.500.000.000 - Contributi sulle spese di gestione fino al 50% del loro ammontare annuo a cooperative e loro consorzi che trasformano e commercializzano prodotti ortofrutticoli di particolare pregio (art. 1, Legge regionale 14/ 5/ 1975 n. 31) (Cap. 12170)
11) Lire 301.970.000 - Contributi nelle spese di gestione a favore di cantine sociali, cooperative e loro consorzi (art. 3, I comma, Legge 1/ 8/ 1981 n. 423 Sito esterno) (Cap. 12400)
12) Lire 300.000.000 - Interventi in conto capitale, per la esecuzione di progetti ammessi ai benefici del regolamento CEE n. 1760/ 1978 riguardanti l'agricoltura e le foreste in zone svantaggiate non comprese nei territori classificati montani (Cap. 15135)
13) Lire 6.500.000 - Concessione di contributi in conto interessi integrativi in aggiunta a contributi di cui all'art. 23 della Legge 9/ 5/ 1975 n. 153 Sito esterno per lo sviluppo delle coltivazioni foraggere in favore di imprenditori agricoli operanti in zone montane svanteggiate (art. 10 - 3 comma Legge 10/ 5/ 1976 n. 352 Sito esterno; attuazione direttive CEE n. 268 e n. 273; Legge regionale 5/ 5/ 1977 n. 18, art. 13, 4 comma (Cap. 15150)
14) Lire 732.938.500 - Interventi in capitale per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui al Regolamento CEE n. 1760/ 1978 del 25 luglio 1978 in anticipazione dei finanziamenti di competenza statale, per il settore dei territori collinari e montani (Cap. 15175)
15) Lire 199.036.000 - Spese per l'attività sperimentale, dimostrativa e di ricerca applicata nel campo dell'analisi dei terreni e foliare (art. 7, Legge regionale 14/ 5/ 1975 n. 31 e art. 66, I comma, DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 Sito esterno) (Cap. 18085)
16) Lire 500.000.000 - Concessione di contributi " una tantum" di avviamento per la messa a coltura di terre incolte o abbandonate (Legge regionale 26/ 10/ 1979 n. 37 art. 11, lettera b) (Cap. 18095)
17) Lire 411.000.000 - Attività di informazione socio economica in agricoltura (art. 48 Legge 9/ 5/ 1975 n. 153 Sito esterno, Legge regionale 5/ 5/ 1977 n. 18, art. 43 e seguenti) (Cap. 18160)
18) Lire 7.243.000.000 - Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (art. 2 Legge regionale 4/ 4/ 1973 n. 20; art. 1, I comma lettera b) Legge regionale 25/ 5/ 1974 n. 19) (Cap. 18360)
19) Lire 2.425.445.250 - Contributi in capitale, in alternativa al concorso nel pagamento degli interessi su mutui, in favore di imprenditori agricoli, per il finanziamento di piani di sviluppo aziendale (art. 18 Legge 9 maggio 1975 n. 153 Sito esterno; artt. 11 lettera a) e 12 Legge regionale 5/ 5/ 1977 n. 18; art. 12 Legge regionale 23/ 4/ 1980 n. 26) (Cap. 18895)
Sullo stesso capitolo è disposta l'iscrizione della somma di Lire 271.709.312 risultante dal mancato impegno nell'esercizio 1982 di autorizzazione di spesa per pari importo già disposta sul Cap. 15150 " Concessione di contributi in conto interessi integrativi in aggiunta a contributi di cui all'art. 23 della Legge 9/ 5/ 1975 n. 153 Sito esterno per lo sviluppo delle coltivazioni foraggere in favore di imprenditori agricoli operanti in zone montane svantaggiate (art. 10, 3 comma, Legge 10/ 5/ 1976 n. 352 Sito esterno; attuazione direttive CEE n. 268 e n. 273; Legge regionale 5/ 5/ 1977 n. 18, art. 13, 4 comma)". Tale devoluzione avviene all'interno delle possibili destinazioni previste dalla Legge.
20) Lire 14.446.734 - Compenso integrativo del prezzo di vendita delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche ed avviate alla distillazione per la produzione di alcool (Cap. 19570)
21) Lire 6.024.000.000 - Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici (Cap. 20030)
22) Lire 111.326.000 - Spese per la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, per la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare; funzioni delegate ai sensi dell' art. 77 lettera a) del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno (Cap. 20080)
23) Lire 167.716.000 - Interventi a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonchè delle società consortili miste (Legge 21- 5- 1982 n. 240 Sito esterno) (Cap. 21095)
24) Lire 1.600.000.000 - Attuazione del programma regionale coordinato nazionalemnte per l'acquicoltura (Legge 27/ 12/ 1977 n. 984 Sito esterno, art. 8) (Cap. 24060)
25) Lire 1.183.079.317 - Assegnazioni agli IACP e ai loro consorzi, nonchè ai Comuni, di fondi per gli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui al I comma delle lett. a) e c) dell'art. 1 della Legge 5/ 8/ 1978 n. 457 Sito esterno " Norme per l'edilizia residenziale" (art. 35, Legge 5/ 8/ 1978 n. 457 Sito esterno) (Cap. 32250)
26) Lire 378.636.499 - Contributi per l'onere corrispondente all'attualizazione della parte del tassi d' interesse eventualmente eccedente gli 8 punti percentuali sui mutui agevolati del fondo di ristabilimento del Consiglio d' Europa di cui alla Legge 30/ 11/ 1976 n. 796 Sito esterno per l'edilizia abitativa rurale (art. 14, Legge regionale 20/ 10/ 1979 n. 31) (Cap. 32275)
27) Lire 916.666.500 - Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per l'esecuzione di opere acquedottistiche (art. 3 - 2 comma Legge regionale 15/ 11/ 1976 n. 47). Quota a carico dello Stato (Cap. 35715)
28) Lire 81.183.212 - Contributo in capitale a Comuni, Province e Consorzi di Comuni per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici (Legge regionale 24/ 3/ 1975 n. 19e Legge regionale 22/ 1/ 1980 n. 6) (Cap. 37050)
29) Lire 156.750.000 - Contributo in conto capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per l'esecuzione di opere fognarie e di impianti di depurazione (Legge regionale 15/ 11/ 1976 n. 47, art. 3, 2 comma) (Cap. 37325)
30) Lire 200.000.000 - Interventi necessari per la istituzione di parchi naturali di interesse regionale (art. 5 Legge regionale 24/ 1/ 1977 n. 2) (Cap. 38065)
31) Lire 174.545.000 - Interventi della Regione riguardanti le opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna (Legge regionale 6/ 7/ 1974 n. 27; art. DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 Sito esterno) (Cap. 39305)
32) Lire 102.200.000 - Interventi urgenti in materia di opere per le vie navigabili (art. 3 DL 7/ 5/ 1980 n. 152 Sito esterno convertito in Legge 7 luglio 1980 n. 298 Sito esterno) (Cap. 41970)
33) Lire 18.440.030.000 - Fondo Nazionale Trasporti parte corrente (Legge 10/ 4/ 1981 n. 151 Sito esterno) (Cap. 43215)
34) Lire 82.122.000 - Contributi in capitale per l'acquisto di veicoli da destinare al trasporto pubblico di linea per viaggiatori nonchè per opere ed impianti fissi di particolare rilevanza tecnologiva e strettamente pertinenti all'esercizio del trasporto stesso. Quota a carico dello Stato (art. 38, I comma, punto 1, Legge regionale 1/ 12/ 1979 n. 45; art. 11, Legge 10/ 4/ 1981 n. 151 Sito esterno) (Cap. 43226)
35) Lire 1.109.080.828 - Riparto dei fondi assegnati dallo Stato per il ripiano dei debiti contratti dalle Amministrazioni provinciali per rette dovute e non pagate e relativi interessi per riccoveri in istituti psichiatrici alla chiusura dell'esercizio 1979 (art. 23 ter della Legge 29/ 2/ 1980 n. 33 Sito esterno) (Cap. 57860)
36) Lire 149.141.920 - Fondo regionale per gli asili nido. Destinazione della assegnazione statale sulla Legge 29/ 11/ 1977 n. 891 Sito esterno, in materia di asili nido. Contributi nelle spese di gestione (Legge regionale n. 17 del 21/ 6/ 1978) (Cap. 58425)
37) Lire 300.000.000 - Fondo regionale per gli asili nido. Contributi per la costruzione, riattamento, impianto e arredamento di asili nido (Cap. 58436).
Art. 59
Trasferimento ad esercizi successivi di spese già autorizzate sull'esercizio 1982 finanziate con assegnazioni statali
A causa del mancato impegno sull'esercizio 1982 è riproposta l'autorizzazione di spesa, precedentemente disposta da leggi regionali, a carico degli esercizi finanziari 1984 e 1985 in ragione dei tempi tecnici di esecuzione della spesa stessa per i sottoelencati interventi finanziati da mezzi statali:
a) Cap. 12170 - Contributo sulle spese di gestione fino al 50% del loro ammontare, a cooperative e loro consorzi che trasformano e commercializzano prodotti ortofrutticoli di particolare pregio e che realizzino progetti ed iniziative di riqualificazione produttiva del settore:
Lire 2.500.000.000 a carico dell'esercizio 1984
b) Cap. 24060 - Attuazione del programma regionale coordinato nazionalmente per l'acquicoltura (Legge 27/ 12/ 1977 n. 984 Sito esterno, art. 8):
Lire 500.000.000 a carico dell'esercizio 1984
Lire 500.000.000 a carico dell'esercizio 1985
Art. 60
Iscrizioni di spesa al Bilancio 1983 in corrispondenza di assegnazioni specifiche dello Stato introitate nel 1982 ma non iscritte fra le spese di quell'esercizio (Partite zoppe)
Le sottoelencate autorizzazioni di spesa per complessive Lire 58.213.464.310, concernenti assegnazioni dello Stato per l'esercizio di funzioni delegate, le cui corrispondenti entrate sono state riscosse nel mese di dicembre sull'esercizio 1982, sono iscritte nella parte spesa della competenza dell'esercizio finanziario 1983 in ragione dell'epoca della loro erogazione da parte dello Stato a norma dell'art. 40 - 4 comma della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 di contabilità regionale:
1) Lire 2.082.000.000 - Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero -caseario. Contributi in conto capitale. (Legge regionale 19 agosto 1976 n. 36, art. 4, I comma) (Cap. 10920)
2) Lire 3.089.400.000 - Sovvenzioni a favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avveristà atmosferiche. Contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi predetti e somme da corrispondere ai coltivatori diretti. Contributi in conto capitale a favore dei conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli od associati, danneggiati dagli eventi medesimi (Cap. 19500)
3) Lire 889.560.000 - Spese per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonchè delle reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di più aziende (Cap. 19520)
4) Lire 12.862.000.000 - Concorso negli interessi e contributo nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio concessi dagli istituti o enti esercenti il credito agrario a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità nautrali o da eccezionali avversità atmosferiche (Cap. 19530)
5) Lire 23.046.000.000 - Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati da istituti o enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, nonchè alle cooperative agricole, ai consorzi ed alle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli, danneggiati da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (Cap. 19550)
6) Lire 209.868.000 - Compenso integrativo del prezzo di vendita delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche ed avviate alla distillazione per la produzione di alcool. (Cap. 19570)
7) Lire 4.791.904.685 - Assegnazioni agli IACP e ai loro consorzi, nonchè ai Comuni, di fondi per gli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui al I comma delle lettere a) e c) dell'art. 1 della Legge 5/ 8/ 1978 n. 457 Sito esterno " Norme per l'edilizia residenziale" (art. 35, Legge 5/ 8/ 1978 n. 457 Sito esterno) (Cap. 32250)
8) Lire 2.807.750.000 - Spese per oneri di preammortamento conseguenti all'aumento del tasso di riferimento per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ed agevolata di cui all'art. 16 della Legge 457/ 1978 Sito esterno (Cap. 32262)
9) Lire 3.759.040.540 - Fondo Nazionale Trasporti parte corrente. Quota a carico dello Stato (Legge 10/ 4/ 1981 n. 151 Sito esterno) (Cap. 43215)
10) Lire 1.851.004.085 - Fondo regionale per gli asili nido. Destinazione della assegnazione statale sulla Legge 29/ 11/ 1977 n. 891 Sito esterno in materia di asili nido. Contributi nelle spese di gestione (Legge regionale n. 17 del 21/ 6/ 1978) (Cap. 58425)
11) Lire 280.000.000 - Interventi per la disciplina della coltivazione dei molluschi lamellibranchi (Legge 192/ 77 Sito esterno) (Cap. 62120)
12) Lire 120.215.000 - Spese per l'attuazione di piani nazionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina, e per il funzionamento delle relative commissioni (Leggi 9 giugno 1964 n. 615 e 23 gennaio 1968 n. 33) (Cap. 64170)
13) Lire 474.669.000 - Compensi forfettari ai veterinari autorizzati ad eseguire le operazioni previste nei piani di profilassi e ai veterinari coadiutori (Cap. 64220)
14) Lire 1.155.713.000 - Spesa per l'impiego di prodotti immunizzanti nei casi in cui sia disposto obbligatoriamente per l' attuazione dei piani di profilassi o di polizia veterinaria (art. 5, Legge 23/ 6/ 1970 n. 503 Sito esterno) (Cap. 64300)
15) Lire 794.340.000 - Spese per l'approvvigionamento di prodotti immunizzanti per le vaccinazioni obbligatorie degli animali (Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno, art. 7) (Cap. 64350 - cni).
Art. 61
Trasferimento al 1983 di autorizzazioni di spesa relative al 1982 finanziate con mezzi regionali
Le sottoelencate autorizzazioni di spesa ammontanti a complessive Lire 16.814.096.760 già finanziate con mezzi regionali e disposte dai provvedimenti legislativi a fianco di ciascuno notati sul Bilancio di previsione per l'esercizio 1982 sono trasferite all'esercizio finanziario 1983 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio finanziario 1982:
1) Lire 600.000.000 - Assegnazione all'ERSA per la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo fra i giovani nel settore dell'agricoltura (Legge regionale 27/ 7/ 1982 n. 33) (Cap. 18765)
2) Lire 1.000.000.000 - Partecipazione della Regione alla SIVALCO SpA per lo sviluppo e la valorizzazione dell'itticoltura nelle acque interne lagunari (art. 13 Legge regionale 4/ 9/ 1981 n. 29) (Cap. 24055)
3) Lire 3.495.500.000 - Contributi in conto capitale a favore di Enti locali territoriali, a società aventi partecpiazione maggioritaria di Enti locali territoriali ed enti ed associazioni per ilturismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli od associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3, lettere a) e b), e art. 5 lettere d) ed e) Legge regionale 14/ 3/ 1975 n. 16) (Cap. 25640)
4) Lire 581.500.000 - Concessione di contributi in capitale a Comuni e loro Consorzi, ovvero a società e consorzi fra Enti locali ed enti pubblici di diritto pubblico, od associazioni di produttori, cooperative di produttori od altri operatori di mercato, per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione e la ristrutturazione dei mercati all'ingrosso (artt. 2 e 3 Legge regionale 30/ 5/ 1975 n. 38; Legge regionale 7/ 11/ 1979 n. 42) ( Cap. 27000)
5) Lire 2.250.000.000 - Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per la esecuzione di opere acquedottistiche (art. 3, 2 comma Legge regionale 15/ 11/ 1976 n. 47) (Cap. 35720)
6) Lire 1.518.696.760 - Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per la esecuzione di opere fognarie e di impianti di depurazione regionale 15/ 11/ 1976 n. 47, art. 3, 2 comma) (Cap. 37320)
7) Lire 410.000.000 - Contributi in capitale ai Comuni e loro Consorzi per la installazione di impianti e dispositivi volti allo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi derivanti dai processi produttivi e di depurazione (Legge regionale 19/ 5/ 1980 n. 37) (Cap. 37335)
8) Lire 1.125.000.000 - Contributi in capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per l'esecuzione di acquedotti industriali nelle aree caratterizzate dal fenomeno della subsidenza (Legge regionale 15/ 11/ 1976 n. 47 - artt. 2 e 3, 2 comma) (Cap. 37360)
9) Lire 1.120.000.000 Contributi in conto capitale ai Comuni e loro consorzi per la realizzazione di impianti di depurazione di acque reflue nei centri rivieraschi della costa emiliano - romagnola per la lotta contro l'eutrofizzazione delle acque del Mare Adriatico (Legge regionale 15 novembre 1976 n. 47, artt. 2 e 3, 2 comma) (Cap. 37370);
10) Lire 366.000.000 - Interventi necessari per la istituzione di parchi naturali di interesse regionale (art. 5, Legge regionale 24/ 1/ 1977 n. 2) (Cap. 38060)
11) Lire 40.000.000 - Interventi straordinari della Regione per il completamento del trasferimento dell'abitato di Succiso, in Comune di Ramiseto (Reggio Emilia) (Legge regionale 27/ 4/ 1976 n. 20) (Cap. 39100)
12) Lire 3.000.000.000 - Contributi in capitale all'Azienda di Stato per le strade statali( ANAS) per l'eliminazione, sulla viabilità statale, delle strozzature esistenti ed il miglioramento della mobilità (art. 33 Legge regionale 6/ 9/ 1982 n. 44) (Cap. 45340)
13) Lire 500.000.000 - Assegnazione in capitale a Comuni per l'acquisto e il riattamento di appartamenti polifunzionali (Legge regionale 7/ 5/ 1975 n. 27) (Cap. 57600)
14) Lire 731.400.000 - Contributi in conto capitale a Comuni e loro Consorzi e ad altri enti assistenziali, aventi natura pubblica o privata, con sede nel territorio regionale, per la trasformazione in case protette delle case di riposo o per la istituzione di case protette (Legge regionale 1/ 9/ 1979 n. 30) (Cap. 60220)
15) Lire 76.000.000 - Contributi ai Comuni per la costruzione, acquisto e riattamento di appartamenti o altre strutture immobiliari destinate a servizi per handicappati gravi (Legge regionale 29/ 12/ 1979 n. 48, art. 10, lettera a) (Cap. 61230)
Art. 62
Slittamenti ad esercizi successivi di autorizzazioni di spesa finanziate con mezzi regionali
E' disposto il trasferimento ad esercizi successivi delle seguenti autorizzazioni di spesa già disposte da precedenti leggi regionali:
1) Cap. 18095 - Concessioni contributi " una tantum" di avviamento per la messa a coltura di terre incolte o abbandonate (Legge regionale 26/ 10/ 1979 n. 37, art. 11, lettera b): Lire 500.000.000 dal 1983 al 1984
2) Cap. 25640 - Contributi in conto capitale a favore di Enti locali territoirali, a società aventi partecipazione maggioritariadi Enti locali territoriali ed enti ed associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli od associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3, lettere a) e b), ed art. 5, lettere d) ed e), Legge regionale 14/ 3/ 1975 n. 16, come modificato dalla Legge regionale 23/ 6/ 1978 n. 19):
Lire 1.000.000.000 dal 1983 al 1984
Lire 1.000.000.000 dal 1983 al 1985
3) Cap. 35720 - Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro consorzi in conto ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento di opere idroigieniche- acquedotti e fognature (art. 3, 3 comma, Legge regionale 15/ 11/ 1976 n. 47):
Lire 6.000.000.000 dal 1983 al 1984
4) Cap. 38060 - Interventi necessari per la istituzione di parchi naturali di interesse regionale (art. 5 Legge regionale 24/ 1/ 1977 n. 2):
Lire 1.040.000.000 dal 1983 al 1985
5) Cap. 43230 - Spesa per l'acquisto diretto di veicoli destinati al trasporto pubblico di linea per persone e da assegnare in uso alle imprese pubbliche e private esercenti il servizio (Legge regionale 1/ 12/ 1979 n. 45, art. 38, punto 2):
Lire 500.000.000 dal 1983 al 1984
6) Cap. 43700 - Contributi in capitale per l'esecuzione di lavori di costruzione, trasformazione o sistemazione di opere ferroviarie o di infrastrutture di esercizio e per l'acquisto di materiale rotabile a favore dei concessionari o sub - concessioari di linee ferroviarie in concessine (art. 1, I comma lettere a) e b) Legge regionale 24/ 12/ 1981 n. 50):
Lire 1.000.000.000 dal 1983 al 1984
7) Cap. 45355 - Contributi in capitale per la realizzazione di alcuni caselli autostradali ai fini della fluidificazione del traffico ed il miglioramento della mobilità regionale e locale:
Lire 1.000.000.000 dal 1983 al 1985
Art. 63
Copertura finaziaria
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenuti nella presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte a norma dell'art. 5, 2 comma, della Legge regionale di contabilità 6/ 7/ 1977 n. 31, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1983/ 1985, stato di previsioe dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definitie dallo stato di previsione della spesa.
Art. 64
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, 2 comma della Costituzione, e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 3 giugno 1983

Espandi Indice