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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 giugno 1983, n. 19

ASSEGNAZIONE ORGANICA AL CENTRO OPERATIVO PADANO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA - COPNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 10 giugno 1983

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
E' istituita con la presente legge la dotazione organica del Centro Operativo Padano per la navigazione interna, costituito con deliberazione del Consiglio regionale 23 gennaio 1979 n. 1920, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna d' interesse interregionale sul Fiume Po e idrovie collegate, nei territori dell'Emilia - Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte.
Art. 2
Il Centro operativo, equiparato dalla Legge regionale 17 marzo 1980 n. 15 ai servizi operativi regionali decentrati, ai sensi della Legge 23 aprile 1979 n. 12 Sito esterno, per l'esercizio delle funzioni ad esso demandate viene articolato in uffici e reparti.
A tale articolazione si provvede a norma dell'art. 23, III comma della Legge regionale 23 aprile 1979 n. 12.
I reparti sono coordinati dal responsabile che viene nominato secondo le procedure del comma precedente.
Art. 3
La dotazione organica del servizio è stabilita in 154 collaboratori secondo i livelli e le qualifiche di cui all'allegato " a", di cui 107 già appartenenti al ruolo unico regionale e 47 in aumento della dotazione di organico della Legge 23 aprile 1973 n. 12 Sito esterno e successive modificazioni.
Per i livelli retributivi, le qualifiche funzionali ed i relativi criteri di attribuzione si è fatto riferimento all'allegato " c" della Legge regionale 22 ottobre 1979 n. 34.
Art. 4
Sono approvati i seguenti allegati:
" A": Assegnazione organica assegnata al Centro Operativo Padano per la Navigazione Interna con indicazione dei livelli, delle qualifiche e numero complessivo dei posti contenuti in ciascun livello.
" B": Profili professionali integrativi relativi alle qualifiche funzionali di cui alla Tabella n. 2 dell'allegato " c" della Legge regionale 22 ottobre 1979 n. 34.
Art. 5
L'immissione nelle qualifiche e ne livelli previsti dalla presente pianta organica da parte del personale in ruolo avverrà tenendo conto delle qualifiche e dei livelli in possesso degli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora le qualifiche in possesso del personale operaio risultino per livelli inferiori a quelli indicati, si provvederà alla copertura mediante corsi di aggiornamento professionale con prova finale riservata al personale già in ruolo ed in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti per il livello superiore.
Le procedure ed i metodi saranno individuati secondo quanto previsto dall'art. 17 della Legge regionale 3 marzo 1981 n. 9, concernente la contrattazione decretata.
Art. 6
Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge graveranno sul capitolo 41977 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. Spese obbligatorie" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1983 ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci per gli esercizi successivi.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 8 giugno 1983

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