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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1983, n. 20

MODIFICA ALL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1983 N. 2: " VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA STABILITA DALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1979 N. 34"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 30 giugno 1983

Art. 1
Il personale che a qualsiasi titolo prestava servizio non di ruolo o con incarico di prestazione d' opera intellettuale, in modo continuativo da almeno dieci mesi, alla data del 31 dicembre 1982 presso la Regione, i Comitati comprensoriali e il Circondario di Rimini, di cui all'art. 6, primo comma, della Legge regionale 14 gennaio 1983 n. 2, è ammesso a partecipare ai corsi di formazione di cui all'art. 4 - lettera a), della legge medesima, a prescindere dalle prove selettive limitatamente alle qualifiche funzionali del 6 e 7 livello retributivo.
La disposizione di cui all'art. 6, secondo comma, della suddetta Legge regionale si applica anche al personale che a qualsiasi titolo prestava servizio non di ruolo o con incarico di prestazione d' opera intellettuale in modo continuativo da almeno dieci mesi, alla data del 31 dicembre 1982, presso la Regione, i Comitati comprensoriali e il Circondario di Rimini, che partecipi a concorsi per qualifiche funzionali inquadrate nel 4 e nel 5 livello retributivo.

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