Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1983, n. 20

MODIFICA ALL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1983 N. 2: " VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA STABILITA DALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1979 N. 34"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 72 del 30 giugno 1983

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il personale che a qualsiasi titolo prestava servizio non di ruolo o con incarico di prestazione d' opera intellettuale, in modo continuativo da almeno dieci mesi, alla data del 31 dicembre 1982 presso la Regione, i Comitati comprensoriali e il Circondario di Rimini, di cui all'art. 6, primo comma, della Legge regionale 14 gennaio 1983 n. 2, è ammesso a partecipare ai corsi di formazione di cui all'art. 4 - lettera a), della legge medesima, a prescindere dalle prove selettive limitatamente alle qualifiche funzionali del 6 e 7 livello retributivo.
La disposizione di cui all'art. 6, secondo comma, della suddetta Legge regionale si applica anche al personale che a qualsiasi titolo prestava servizio non di ruolo o con incarico di prestazione d' opera intellettuale in modo continuativo da almeno dieci mesi, alla data del 31 dicembre 1982, presso la Regione, i Comitati comprensoriali e il Circondario di Rimini, che partecipi a concorsi per qualifiche funzionali inquadrate nel 4 e nel 5 livello retributivo.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 30 giugno 1983

Espandi Indice