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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 luglio 1983, n. 21

Attività di promozione economica ed istituzione della commissione regionale per le attivitࠤi promozione economica e fieristiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 6 luglio 1983

Art. 1
Finalità
La regione Emilia - Romagna concorre, nell'ambito delle proprie competenze, alla valorizzazione della produzione emiliano - romagnola attraverso programmi pluriennali ed annuali di iniziative di promozione economica ed il coordinamento degli interventi promozionali realizzati nel settore da enti ed aziende regionali.
I programmi promozionali concorrono, inoltre, al perseguimento degli obiettivi delle attività promozionali svolte dai competenti organi statali.

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