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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 luglio 1983, n. 21

Attività di promozione economica ed istituzione della commissione regionale per le attivitࠤi promozione economica e fieristiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 6 luglio 1983

Art. 10
Norme finali
I pareri dell'unione regionale delle camere di commercio e delle associazioni regionali delle categorie economiche, previsti nelle materie di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'art. 7 della presente legge, dall'art. 5, primo comma, dall' art. 6, terzo comma, punti 3) e 4) e dall'art. 15, primo comma, della legge regionale 26 maggio 1980, n. 43, sono sostituiti a tutti gli effetti dai pareri espressi nelle stesse materie dalla commissione regionale consultiva per le attività di promozione ecomonica e fieristiche.
I contributi regionali previsti dall'art. 7, primo comma, della legge regionale 26 maggio 1980, n. 43, possono essere concessi anche alle associazioni ed alle organizzazioni dei produttori agricoli e zootecnici.
Per le manifestazioni organizzate dagli organismi predetti non si applica il disposto di cui all'art. 7, primo comma, lettera c), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 43.

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