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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 luglio 1983, n. 21

Attività di promozione economica ed istituzione della commissione regionale per le attivitࠤi promozione economica e fieristiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 6 luglio 1983

Art. 12
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge, ammontanti complessivamente a L.3.650.000.000 nel triennio 1983- 1985, di cui L.1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1983, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi allocati nell'ambito del programma 09 - " Fiere ed attività promozionali settore 03 - sezione 3a " del Bilancio pluriennale 1983- 85 e con l'istituzione di tre appositi capitoli nello stato di previsione della spesa, che verranno dotati della necessaria disonibilità mediante il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86500 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 4 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio, in sede di approvazione della prima variazione di bilancio per l'esercizio 1983.
I capitoli di nuova istituzione avranno le seguenti denominazioni:
a) " Spese per iniziative di promozione economica da attuare direttamente o in convenzione con istituti, enti, associazioni, consorzi e società consortili di piccole imprese ed altri organismi (art. 2, lettere a), b), c) ";
b) " Contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero (art. 2, lettera d) ";
c) contributi ad enti fieristici riconosciuti che organizzino la partecipazione a manifestazioni fieristiche o ad altre iniziative promozionali all'estero, o che organizzino servizi permanenti di informazione e di assistenza sui mercati nazionali ed esteri (art. 2, lettera e) ".
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge, relativi al funzionamento della commissione regionale consultiva, si fa fronte con i fondi stanziati sul cap. 10050 " Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei alla Regione, di consigli, commissioni e comitati, spese obbligatorie " del bilancio di previsione per l'esercizio 1983 e con i fondi che verranno stanziati nei bilanci per gli esercizi successivi sui corrispondenti capitoli di spesa.
Per gli esercizi successivi al 1983, sarà la legge di bilancio a determinare le quote destinate e gravare su ciascuno degli esercizi nell'ambito dell'autorizzazione complessiva di spesa a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 12 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

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