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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 luglio 1983, n. 21

Attività di promozione economica ed istituzione della commissione regionale per le attivitࠤi promozione economica e fieristiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 6 luglio 1983

Art. 2
Programmi di promozione economica
I programmi di promozione economica si articolano normalmente in progetti organici finalizzati, nei quali sono indicati i settori merceologici interessati alle iniziative promozionali, i mercati di intervento, i tipi di iniziative previste ed i consemercati di intervento, i tipi di iniziative previste ed i conseguenti oneri finanziari.
Gli enti e le associazioni di cui al quarto comma, lettera a), possono proporre, anche singolarmente, all'assessore competente in materia di fiere i programmi di promozione economica di cui al presente articolo.
La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi e i progetti di promozione economica, su proposta dell'assessore competente in materia di fiere, previo parere della commissione regionale di cui all'art. 7.
I programmi promozionali possono prevedere:
a) l'organizzazione, di norma in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero, con l'unione regionale delle camere di commercio, con l'Ervet - Spa, con l'Ersa, con le associazioni delle categorie economiche, con i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra piccole imprese e con altri organismi ritenuti idonei, di iniziative di promozione economica, anche all'estero, riconducibili a progetti organici, o la partecipazione a tali iniziative; Sito esterno
- l'organizzazione, di norma in collaborazione con gli enti, istituti, associazioni ed organismi di cui sopra, di missioni di operatori economici, esperti o giornalisti esteri in Italia o di operatori economici ed esperti italiani all'estero.
L'organizzazione di iniziative promozionali all'estero e la partecipazione alle stesse avvengono nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno;
b) la realizzazione o l'acquisizione di materiale pubblicitario e editoriale;
c) il conferimento di incarichi ad organismi pubblici e privati o ad esperti per lo svolgimento di studi, ricerche e prospezioni di mercato e per la elaborazione ed attuazione di campagne promozionali e pubblicitarie in Italia e all'estero;
d) la concessione di contributi per promuovere, nell'ambito di progetti organici finalizzati, la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero;
e) la concessione di contributi ad enti fieristici riconosciuti, che organizzino, in applicazione delle disposizioni del'art. 9, lettere b) e c), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 43, la partecipazione di espositori della regione a manifestazioni fieristiche o ad altre iniziative promozionali all'estero o che organizzino, a favore delle imprese emiliano - romagnole, servizi permanenti di informazione e di assistenza sui mercati nazionali ed esteri.

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