Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 luglio 1983, n. 21

Attività di promozione economica ed istituzione della commissione regionale per le attivitࠤi promozione economica e fieristiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 6 luglio 1983

Art. 3
Convenzioni con enti, istituti, associazioni e organismi vari
Per le iniziative previste dall'art. 2, quarto comma, lettera a), assunte in collaborazione con enti, istituti, associazioni, consorzi, società consortili ed altri organismi, o su proposta degli stessi, la giunta regionale è autorizzata a stipulare con i medesimi apposite convenzioni, nelle quali saranno specificate le iniziative promozionali concordate, le relative modalità di svolgimento nonchè la quota di partecipazione finanziaria della Regione.
Fra gli oneri dervanti dall'organizzazione di missioni di operatori economici ed esperti italiani all'estero sono in ogni caso escluse dalla partecipazione finanziaria della Regione le spese di viaggio e soggiorno nonchè le spese personali.

Espandi Indice