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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 luglio 1983, n. 21

Attività di promozione economica ed istituzione della commissione regionale per le attivitࠤi promozione economica e fieristiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 6 luglio 1983

Art. 4
Concessione di contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche
I contributi previsti dall'art. 2, quarto comma, lettera d), sono corrisposti:
a) ai consorzi e società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra imprese artigiane od agricole;
b) ai comitati fra imprese artigiane o agricole omogenee, costituiti ai sensi dell'art. 39 e seguenti del codice civile, regolati da accordi conformi allo statuto - tipo approvato dal consiglio regionale.
I contributi per le iniziative di partecipazione a manifestazion fieristiche, ricomprese nei progetti organici finalizzati di cui allarticolo 2, sono concessi in misura non superiore alle seguenti percentuali massime della spesa complessiva ammissibile:
- 80 % per il primo anno di partecipazione dellazienda alla manifestazione;
- 60 % per il secondo anno di partecipazione dellazienda alla stessa manifestazione;
- 40 % per il terzo anno di partecipazione dellazienda alla stessa manifestazione;
- 30 % per il quarto anno di partecipazione dellazienda alla stessa manifestazione;
Per le manifestazioni che constano di due edizioni annuali il contributo può essere concesso, limitatamente ai primi tre anni, per la partecipazione ad entrambe le edizioni.
Sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:
1) quota di iscrizione alla manifestazione;
2) affitto ed allestimento dell'area espositiva;
3) trasporto ed assicurazione dei prodotti da esporre;
4) inserimento nel catalogo della manifestazione e servizio di interprete.
Fra gli oneri derivanti dalla partecipazione a manifestazioni fieristiche non sono in ogni caso ammesse a contributo regionale le spese di viaggio e soggiorno dei titolari delle imprese, le spese personali e quant' altro non strettamente attinente all' iniziativa.

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