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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 luglio 1983, n. 21

Attività di promozione economica ed istituzione della commissione regionale per le attivitࠤi promozione economica e fieristiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 6 luglio 1983

Art. 6
Concessione ed erogazione di contributi ad enti fieristici
I contributi agli enti fieristici, previsti dall'art. 2, quarto comma, lettera e), sono concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile per la organizzazione delle singole iniziative promozionali.
I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche sono condesi a fronte delle voci di spesa afferenti alla quota di iscrizione alla manifestazione fieristica ed all'affitto ed all'allestimento dell'area espositiva.
Le richieste di contributo devono essere presentate al presidente della giunta regionale, corredate da dettagliato preventivo di spesa e da programma particolareggiato dell'iniziativa promossa.
L'erogazione dei contributi avviene con le modalità di cui al precedente art. 5.

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