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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 luglio 1983, n. 21

Attività di promozione economica ed istituzione della commissione regionale per le attivitࠤi promozione economica e fieristiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 6 luglio 1983

Art. 8
Composizione della commissione regionale consultiva
La commissione regionale di cui all'art. 7 è composta da:
- l'assessore regionale competente in materia di fiere, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- l'assessore regionale preposto all'artigianato, o suo delegato;
- l'assessore regionale preposto all'agricoltura, o suo delegato;
- il presidente della commissione regionale per l'artigianato o suo delegato;
- tre membri designati dalle associazioni regionali degli artigiani più rappresentative;
- due membri, in rappresentanza dei consorzi per il commercio estero, designati dalle associazioni di categoria cui gli stessi aderiscono;
- tre membri designati dalle associazioni regionali degli industriali più rappresentative;
- tre membri designati dalle associazioni regionali dei produttori agricoli più rappresentative;
- tre membri designati dalle organizzazioni regionali cooperative più rappresentative;
- due membri designati dalle associazioni regionali dei commercianti più rappresentative;
- un membro designato dall'Ervet Spa;
- un membro designato dall'Ersa;
- un membro designato da ciascun ente fieristico riconosciuto;
- un membro designato dall'unione regionale delle camere di commercio;
- un membro designato dal centro regionale per il commercio con l'estero;
- un membro designato dall'Istituto nazionale per il commercio estero;
- un membro desingato dall'unione regionale delle province;
- un membro designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d' Italia.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un collaboratore regionale.

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