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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 luglio 1983, n. 21

Attività di promozione economica ed istituzione della commissione regionale per le attivitࠤi promozione economica e fieristiche.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 6 luglio 1983

Art. 9
Funzionamento della commissone regionale consultiva
La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale sulla base delle designazioni degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al precedente art. 8; resta in carica per la durata di cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
Le riunioni della commissione sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti ed, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti; le relative determinazoni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, esperti nonchè limitatamente ad argomenti specifici, rappresentanti dei soggetti organizzatori interessati alle questioni in discussione, al fine di acquisire ogni opportuno elemento di valutazione.
La commissione può affidare l'esame preliminare di singoli progetti promozionali a gruppi ristretti, formati da membri della commissione medesima, dalla stessa indicati.
Ai membri della commissione estranei all'amministrazione regionale è corrisposto, a carico del bilancio regionale, il trattamento economico previsto dalla normativa regionale vigente per i componenti di organi collegiali.

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